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Direttiva RED II 2018/2001 – Certificazione Biocarburanti

La Direttiva Europea UE 2009/28/CE (Direttiva RED) e la sua recente revisione 2018/2001/EU, conosciuta anche con il nome di RED II, stabiliscono i requisiti necessari e specifici per i produttori di biocarburanti e di bioliquidi al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di ciascuno Stato membro.

A livello europeo sono stati definiti i criteri di sostenibilità per bioliquidi e biocarburanti e stabiliti diversi traguardi nazionali obbligatori per la quota energia (rinnovabile) e per i biocarburanti impiegati nel settore dei trasporti.

In Italia è stato emanato il DM 14 Novembre 2019 come schema che disciplina i sistemi di certificazione di prodotto finalizzati alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e biometano, in accordo ai requisiti stabiliti dalla Direttiva EU. Una volta ottenuta la certificazione secondo tal e DM si consente agli operatori economici di accedere agli incentivi fiscali riconosciuti sui quantitativi di biocarburanti certificati come sostenibili.

I biocarburanti, i bioliquidi e il biometano sono tra le fonti rinnovabili previste dalla Direttiva purché soddisfino specifici requisiti di sostenibilità.  Tali requisiti servono a distinguere quali biocarburanti e bioliquidi producano un effettivo beneficio ambientale ad es. attraverso la riduzione dei gas a effetto serra, il rispetto dei terreni, ecc..
I criteri di sostenibilità devono essere rispettati da tutti gli operatori economici delle filiere di produzione dei biocarburanti, dei bioliquidi e del biometano quali i coltivatori, gli spremitori, le raffinerie, i trader, i produttori di rifiuti e sottoprodotti, gli impianti di produzione.

Per dimostrare il rispetto dei requisiti di sostenibilità della Direttiva e, nei casi previsti dai singoli stati, poter accedere anche ad agevolazioni, gli operatori economici devono conseguire una specifica certificazione.
La Direttiva consente agli operatori economici di dimostrare la conformità ai requisiti di sostenibilità attraverso le seguenti opzioni:

  • applicare un sistema di certificazione volontario approvato dalla Comunità Europea (certificazione ISCC EU)
  • applicare un sistema di certificazione creato a livello nazionale (SNC – Schema Nazionale di Certificazione – DM 14/11/2019)

ICIM è accreditato da ACCREDIA, per la certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi secondo il Sistema Nazionale di Certificazione, definito dal DM 14/11/2019 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e che si propone di misurare il rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva per quanto attiene gli obiettivi nazionali e l’ottemperanza ad altri obblighi in materia di energie rinnovabili.
ICIM è COOPERATING CERTIFICATION BODY, per la certificazione secondo lo schema  ISCC – International Sustainability & Carbon Certification, uno dei primi schemi approvati dalla Comunità Europea ed il più diffuso a livello internazionale.

REGISTRO AZIENDE CERTIFICATI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI

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