Imprese operanti su impianti e apparecchiature Fgas
Il Regolamento Europeo 517/2014 (che ha abrogato il reg. UE 842/2006), con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR 146/2018 (che ha abrogato il DPR 43/2012), prevede che dovranno essere in possesso di specifica certificazione rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato tutte le imprese che svolgono i seguenti servizi:
- installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
Il Regolamento è stato emanato con l’obiettivo di armonizzare a livello europeo le modalità di intervento e le competenze degli operatori del settore per contenere le emissioni di gas serra.
La certificazione delle imprese, che ha durata di 5 anni, è obbligatoria per tutte le aziende che operano con i gas fluorurati a effetto serra ai sensi dei Regolamenti Europei 2015/2067 (ex 303/2008) e 304/2008.
Nello specifico, possono conseguire la certificazione le imprese che:
- impiegano personale certificato in numero adeguato per gestire il volume d’attività oggetto di certificazione (almeno 1 operatore certificato per ogni 200.000 euro di fatturato legato all’attività F-Gas;
- dimostrano che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
Le imprese hanno l’obbligo di iscriversi al “Registro Telematico Nazionale delle Imprese e delle Persone Certificate”, istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
L’iscrizione, obbligatoriamente in via telematica, deve essere successiva alla registrazione delle singole figure professionali appartenenti all’impresa stessa, ed è condizione necessaria per ottenere l’attestato di iscrizione.
La gestione del Registro è affidata alla Camera di Commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma dove risiede la persona fisica o dove l’impresa ha sede legale.
Perché la certificazione delle imprese
La certificazione delle imprese, e del singolo professionista che eroga l’intervento, è un elemento di garanzia per il mercato di riferimento che potrà contare su operatori altamente qualificati.
Professionisti e aziende del settore potranno così operare all’interno di un quadro normativo definito e chiaro quadro normativo definito e chiaro, diminuendo il rischio di confrontarsi con concorrenti poco trasparenti.
ICIM è Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA, con la conferma ufficiale del Ministero dell’Ambiente, per il rilascio della certificazione delle figure professionali e del servizio erogato da imprese che operano nei settori dell’installazione e della manutenzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra.
In vigore dal 17 gennaio 2020 il D. Lgs 5 dicembre 2019, n. 163, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”, con conseguente abrogazione del precedente dispositivo sanzionatorio D. Lgs 5 marzo 2013, n. 26.
Il decreto prevede sanzioni amministrative pecuniarie, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti ai Capi III, IV e V del regolamento (UE) n. 517/2014.
In vigore dal 17 gennaio 2020 il D. Lgs 5 dicembre 2019, n. 163, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”, con conseguente abrogazione del precedente dispositivo sanzionatorio D. Lgs 5 marzo 2013, n. 26.
Il decreto prevede sanzioni amministrative pecuniarie, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti ai Capi III, IV e V del regolamento (UE) n. 517/2014.
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