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Apparecchiature Fgas precaricate e importate

La verifica di ICIM, in merito all’accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità in materia di FGAS, recepisce l’obbligo previsto dalle disposizioni europee vigenti, che impongono agli importatori di apparecchiature contenenti idrofluorocarburi di far verificare da un organismo di controllo indipendente l’accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità.

Il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, prevede che all’atto di immettere in commercio apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature assicurino la conformità alle prescrizioni che impongono che le succitate apparecchiature siano immesse in commercio unicamente se gli idrofluorocarburi caricati in esse sono considerati all’interno del sistema di quote. Tale conformità deve essere pienamente documentata e corredata da una dichiarazione di conformità.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, se tali apparecchiature vengono importate da paesi extra UE, gli importatori, entro il 31 marzo di ogni anno, devono far verificare l’accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità, per l’anno civile precedente, da un organismo di controllo indipendente. Tale organismo di controllo indipendente deve essere accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Elementi oggetto di valutazione

Il Reg. 879/16 dispone che l’organismo di controllo indipendente verifichi la documentazione e la dichiarazione di conformità dell’importatore delle apparecchiature, analizzando:

  • la coerenza della o delle dichiarazioni di conformità e della relativa documentazione con le relazioni trasmesse;
  • l’esattezza e la completezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità e nella relativa documentazione, sulla base dei registri dell’impresa relativi alle operazioni in questione;
  • se un importatore di apparecchiature fa riferimento a un’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, la disponibilità di un numero sufficiente di autorizzazioni;
  • se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell’Unione e successivamente sono stati esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell’Unione, l’esistenza di una dichiarazione da parte dell’impresa che immette gli idrofluorocarburi.

L’organismo di controllo indipendente rilascia un documento di verifica contenente le sue conclusioni in seguito alla verifica effettuata. Tale documento contiene un’indicazione del grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti.

 

La verifica dell’accuratezza dei dati di ICIM SpA

ICIM ha sviluppato uno specifico servizio per la valutazione dell’accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità in materia di FGAS, che si articola mediante:

  • la verifica documentale delle dichiarazioni di conformità e della relativa documentazione, nonché della bozza di relazione tecnica, che l’azienda dovrà presentare entro i termini previsti dal Reg. 517/14, con riferimento all’anno solare precedente;
  • un audit presso la sede dell’azienda per verificare la coerenza della documentazione attraverso il portale F-GAS della Commissione EU e la corretta attribuzione delle quote.

 

A chi si rivolge

L’attività ICIM di valutazione dell’accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità in materia di FGAS, come previsto dal Reg. 517/14, si rivolge agli importatori di apparecchiature contenenti idrofluorocarburi non già immessi sul mercato.

 

Perché ICIM SpA

  • Ente Accreditato Accredia secondo la Direttiva 2003/87/CE e ai sensi del DPR 43/2012 in materia di gas fluororati (certificazione degli operatori e delle aziende che utilizzano f-gas);
  • Consolidata esperienza maturata nell’ambito della certificazione, che consente di offrire competenze professionali qualificate e conoscenza della legislazione e della normativa applicabile;
  • ICIM è l’interlocutore di riferimento per il mondo della refrigerazione e delle tecnologie per il riscaldamento / raffrescamento, grazie all’esperienza trentennale nel settore ed al continuo confronto e aggiornamento legislativo e normativo con il suo principale azionista, la Federazione Anima.

In vigore dal 17 gennaio 2020 il D. Lgs 5 dicembre 2019, n. 163, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”, con conseguente abrogazione del precedente dispositivo sanzionatorio D. Lgs 5 marzo 2013, n. 26.

Il decreto prevede sanzioni amministrative pecuniarie, nonché, in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti ai Capi III, IV e V del regolamento (UE) n. 517/2014.

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