Skip to content

CPR – Prodotti da costruzione

Il Regolamento EU CPR 305/2011 relativo all’immissione e alla libera circolazione sul mercato europeo dei prodotti da costruzione è entrato in vigore nel 2013 e ha sostituito definitivamente la Direttiva CPD 89/106/CEE.

Il Regolamento riguarda tutti i prodotti che sono realizzati per diventare parte  permanente in un’opera di costruzione, siano essi edifici o opere di ingegneria civile, e stabilisce che tali prodotti devono rispettare i requisiti propri di un’opera di costruzione: resistenza meccanica e stabilità; sicurezza in caso di incendio; igiene, sicurezza in uso e ambiente; protezione contro il rumore; risparmio energetico; nonché il nuovo concetto di “uso sostenibile delle risorse naturali”.

Il Regolamento specifica meglio le responsabilità di fabbricante, mandatario, importatore e distributore e inserisce tra gli obblighi del fabbricante di produrre garanzia di tracciabilità dei prodotti in caso di eventuale ritiro dal mercato se non ritenuti corrispondenti alle specifiche espresse dalla Marcatura CE.

Inoltre, il Regolamento introduce, in sostituzione della Dichiarazione di Conformità prevista dalla CPD, la Dichiarazione di Performance (DoP), obbligatoria per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata, per la quale il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate che concernono l’impiego previsto, le caratteristiche essenziali relative all’impiego previsto, le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali.

Il Regolamento stabilisce che possono essere immessi sul mercato solo i prodotti per i quali il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP), sono marcati CE e la cui costanza di prestazione è stata verificata ed attestata.

I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva CPD 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013, se non modificati, sono ritenuti conformi anche al Regolamento 305/2011 e quindi non è necessario l’emissione di un nuovo certificato. In questi casi, i fabbricanti possono redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP) sulla base del certificato di conformità o la Dichiarazione di Conformità rilasciata ai sensi della Direttiva 89/106/CEE, prima del 1° luglio 2013.

ICIM è organismo notificato n. 0425.

Lista certificati

Potrebbe
interessarti anche...

Le nostre case history

Le storie di successo di ICIM Group

Ente di certificazione leader nella certificazione di sistemi di gestione, prodotti, servizi e figure professionali nei settori della meccanica, termoidraulica, impiantistica, energia, sicurezza antieffrazione, automotive oltre ad essere l’ente di riferimento in ambito Trasformazione Industriale e Industria 4.0. Vanta competenze specifiche nella valutazione di sostenibilità in diversi settori, dal ciclo di vita dei prodotti agli edifici, ai biocarburanti.

Hai bisogno di ricevere maggiori informazioni?

Lasciaci il contatto e al resto ci pensiamo noi!