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Sospensione codici tributo per crediti d’imposta investimenti “Transizione 4.0”

Il 12 aprile l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 19/E con la quale ha stabilito una sospensione temporanea per la compensazione dei crediti d’imposta per gli investimenti relativi a Transizione 4.0.

Con la pubblicazione dell’articolo 6 del decreto-legge numero 39 del 2024 (news ICIM) era stato disposto l’invio di una comunicazione al MIMIT con l’importo complessivo degli investimenti in programma, che dovrà essere aggiornato al termine dei lavori.

La comunicazione però non può ancora essere inviata in quanto le modalità devono essere stabilite da un apposito decreto del MIMIT, che non è stato ancora adottato.

Fino all’adozione di tale decreto l’Agenzia delle Entrate ha quindi disposto il blocco per la compensazione dei crediti d’imposta.

I codici tributo che non potranno essere temporaneamente utilizzati per la compensazione dei crediti d’imposta con modello F24 sono i seguenti:

  • 6936 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020
  • 6937 – “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020
  • 6938 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019
  • 6939 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020
  • 6940 – Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020.

Nello specifico, l’utilizzo è sospeso:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando viene indicato come anno di riferimento il 2023 o il 2024;
  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando viene indicato come anno di riferimento il 2024.

La sospensione si applicherà fino all’adozione del decreto direttoriale del MIMIT.

16 Aprile 2024

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