Con la conversione del decreto Aiuti-ter, già passato alla Camera e ora al vaglio in Senato, è stato approvato anche un pacchetto di emendamenti che include, come annunciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la proroga di un anno, ovvero al 31 ottobre 2023, del termine ultimo per la presentazione delle domande di riversamento (sanatoria) per il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo.
Si tratta di una proroga richiesta a gran voce dalle aziende in considerazione dei contorni “sfumati” della normativa che introduce questa possibilità, e necessaria per chiarire se e quando possa presentare degli effettivi vantaggi per le aziende.
La ratio della norma era, infatti, quella di consentire a chi ha richiesto in buona fede il credito d’imposta per attività che poi fossero risultate non incluse nel perimetro dell’agevolazione di restituire il credito d’imposta indebitamente fruito senza sanzioni. Nel corso dell’estate l’Agenzia delle Entrate ha inviato numerose lettere invitando i contribuenti a ricorrere a questa possibilità. Di fatto, poi, numerose sentenze stanno dando ragione a molte aziende che si sono opposte a procedure di accertamento. Tra i vari motivi che stanno dando respiro alle aziende c’è il fatto che il perimetro della norma è stato progressivamente ristretto da circolari e altre disposizioni intervenute successivamente alla fruizione dei crediti. Chi si trova in situazioni di questo tipo ha perciò tutto l’interesse a valutare se sia opportuno aderire al riversamento spontaneo oppure proporre ricorso contro un’eventuale procedura di accertamento.
Con l’approvazione della proroga del termine per presentare la richiesta di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo al 31 ottobre 2023, cambiano anche le altre scadenze previste dall’attuale normativa: spostato al 16 dicembre 2023 il termine entro il quale l’importo del credito utilizzato in compensazione deve essere riversato (per chi sceglie la rata unica o per chi versa la prima delle tre rate in cui può essere suddiviso il versamento) e al 16 dicembre 2024 e al 16 dicembre 2025 i termini per il versamento della seconda e della terza rata.
L’emendamento approvato include, infine, un’altra importante modifica sull’articolo 23 del Decreto Semplificazioni fiscali (il DL 21 giugno 2022, n. 73, che aveva introdotto la possibilità, per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione previste dal nuovo regime in vigore dal 2020, di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio). L’emendamento approvato questa settimana estende la possibilità di realizzare la certificazione “preventiva” anche a chi ha agito in vigenza del vecchio regime, quello in vigore dal 2014.