Entra in vigore il 1° agosto 2023 il nuovo Regolamento (UE) 2023/1442 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Frutto dei nuovi pareri scientifici resi noti dall’EFSA, l’Autorità europea sulla sicurezza alimentare, il nuovo regolamento prevede l’aggiornamento delle autorizzazioni delle sostanze già presenti nell’allegato I e l’aggiunta di nuove sostanze ora utilizzabili per fabbricare materiali e oggetti di plastica per alimenti. L’obiettivo è quello di garantire un elevato livello di sicurezza per la salute dei consumatori e dei lavoratori convolti nella produzione di tali materiali e oggetti.
I prodotti in materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 (nella versione precedente, prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento 2023/1442) e immessi per la prima volta sul mercato prima del 1° febbraio 2025, possono restare in commercio fino a esaurimento delle scorte.
Mentre, nel caso in cui un prodotto in una fase intermedia della fabbricazione di materiali e oggetti di plastica o una sostanza destinata alla loro fabbricazione conforme al Regolamento (UE) n. 10/2011 e immesso per la prima volta sul mercato dopo il 1° maggio 2024 non sia conforme al nuovo Regolamento, la dichiarazione di conformità deve indicare che non è conforme e che può essere utilizzato solo nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica da immettere sul mercato prima del 1° febbraio 2025;
Questi i principali cambiamenti:
- i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con acido salicilico o fabbricati con farina e fibre di legno non trattate provenienti da una specifica specie di legno possono continuare a essere immessi per la prima volta sul mercato dopo il 1° febbraio 2025, purché soddisfino alcune precise condizioni:
- è stata presentata all’autorità competente una richiesta di autorizzazione per tale sostanza o per tale farina o fibra di legno non trattata proveniente da una specifica specie di legno, conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1935/2004, prima del 1° agosto 2024;
- l’uso di tale sostanza o di tale farina o fibra non trattata proveniente da una specifica specie di legno per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica, e il relativo uso, è limitato alle condizioni d’uso previste descritte nella richiesta;
- le informazioni fornite all’Autorità conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1935/2004 includono una dichiarazione che attesta che la richiesta è conforme al presente paragrafo;
- l’Autorità ha ritenuto valida la richiesta.
- i materiali e gli oggetti di materia plastica fabbricati con la sostanza o la farina o la fibra di legno non trattata, oggetto della richiesta, possono continuare a essere utilizzati fino a quando il richiedente non ritiri la richiesta o finché la Commissione non adotti una decisione che conceda o neghi l’autorizzazione all’uso di tale sostanza o farina o fibra di legno.
A questo LINK è possibile consultare il testo integrale in italiano del nuovo Regolamento (UE) 2023/1442
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31 Luglio 2023