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Divieto totale di BPA nei MOCA: lo decreta il nuovo Regolamento UE 2024/3190

Entra in vigore il 20 gennaio 2025 del Regolamento UE 2024/3190 che vieta l’uso del Bisfenolo A (BPA) nella fabbricazione di materiali e oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti (MOCA), introducendo anche restrizioni per l’utilizzo di altri bisfenoli pericolosi.

Il totale divieto di utilizzo di BPA nei MOCA va a sostituire le precedenti normative in merito e rappresenta un passo importante per tutelare la salute dei consumatori e ridurre l’esposizione a sostanze chimiche dannose. Il Bisfenolo A, infatti, è un monomero ampiamente impiegato nella produzione di materiali plastici destinati al contatto con alimenti ed è presente, ad esempio, nei contenitori, rivestimenti interni di lattine, bottiglie riutilizzabili, ecc.

Diversi studi scientifici hanno tuttavia evidenziano i rischi del BPA come interferente endocrino, con potenziali effetti sul sistema immunitario e altre funzioni biologiche.
Motivazioni che hanno portato l’Unione Europea all’adozione del nuovo Regolamento, dove il divieto all’utilizzo di BPA riguarda, più nel dettaglio, adesivi, gomme, materie plastiche, resine a scambio ionico, vernici e rivestimenti, siliconi e inchiostri da stampa.

Tra gli altri effetti del Regolamento UE 2024/3190: l’estensione del divieto di uso ad altri bisfenoli e derivati con classificazione armonizzata per specifiche proprietà pericolose, per i quali viene limitato l’uso in materiali destinati ad andare a contatto con gli alimenti; l’introduzione dell’obbligo di Dichiarazione di Conformità, che deve contenere, oltre a quanto previsto all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, anche un elenco dei bisfenoli o dei derivati di bisfenoli utilizzati nella fabbricazione del materiale o dell’oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari; e controlli più rigorosi sui materiali alternativi che non potranno ovviamente contenere residui di BPA.

Le aziende e gli operatori del comparto avranno a disposizione un periodo transitorio, variabile dai 18 ai 36 mesi in base al tipo di articolo, per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Il testo integrale del Regolamento 2024/3190 disponibile a questo LINK

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15 gennaio 2025

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