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Ottobre 2026

PPWR

Cosa fare adesso e come trasformare l’obbligo in opportunità

Dal 12 agosto 2026 si applica il regolamento europeo sugli imballaggi (UE 2025/40). Cosa è già in vigore, quali saranno i prossimi sviluppi e come prepararsi, anche se non si produce imballaggi.

a cura di Marta Loi, ICIM Group

Secondo le statistiche della Commissione (Eurostat) sui rifiuti di imballaggio per il periodo 2010-2021, gli imballaggi impiegano grandi quantità di materie prime primarie (materiali vergini): il 40 % della plastica e il 50 % della carta utilizzate nell’Unione sono destinati agli imballaggi, che rappresentano il 36 % dei rifiuti solidi urbani. I rifiuti da imballaggio in Europa crescono a ritmi insostenibili, e ogni europeo in media produce circa 177Kg di rifiuti da imballaggio.

Con questi numeri in mente è stato scritto nuovo regolamento sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio (Regolamento PPWR-Packaging and Packaging Waste Regulation UE 2025/40), che copre tutte le fasi del ciclo di vita di un imballaggio e che verrà applicato in modo armonizzato per tutte le merci che entrano nel mercato europeo.

Gli obiettivi principali del regolamento sono tre:

  • prevenire la produzione di rifiuti da imballaggio promuovendo soluzioni riutilizzabili;
  • ridurre le quantità di imballaggi prodotti minimizzandone peso e volume;
  • promuovere un riciclo di qualità, con l’obiettivo di arrivare ad avere tutti gli imballaggi riciclabili al 2030.

Il Regolamento punta, quindi, ad introdurre in modo chiaro e vincolante, dei requisiti di sostenibilità e di trasparenza per tutti gli imballaggi che entrano nel mercato comunitario, con una responsabilità che coinvolge tutti gli attori della filiera.

I principali requisiti riguardano:

  • Le sostanze pericolose negli imballaggi
  • La riciclabilità
  • Il contenuto di materiale riciclato all’interno degli imballaggi in plastica
  • Le materie prime biobased
  • Gli imballaggi compostabili
  • La minimizzazione di peso e volume
  • Il riutilizzo degli imballaggi
  • La corretta etichettatura
  • L’etichettatura dei contenitori di rifiuti
  • I claim ambientali

Quest’ultimo requisito richiama, inoltre, la direttiva EmpCo (UE) 2024/825 in vigore da settembre 2026, che limita fortemente le tipologie di claim ambientali ammessi nella comunicazione con il consumatore finale.

COSA È GIÀ ATTIVO

Dal 12 agosto 2026 chi immette sul mercato un imballaggio o un prodotto imballato a proprio marchio deve redigere una dichiarazione di conformità e un fascicolo tecnico, da mostrare all’autorità entro dieci giorni se richiesto. L’imballo deve essere identificabile, con i dati del fabbricante riportati sull’imballo o in un documento di accompagnamento. Sul fascicolo tecnico deve essere presente una evidenza di conformità che dimostri i limiti sulle sostanze: la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non può superare 100 mg/kg, mentre i limiti sui PFAS (che riguardano solo gli imballi a contatto con alimenti) sono di 50 ppm totali per tutti i PFAS, compresi i polimerici. Come già anticipato, i claim ambientali sono ammessi solo se conformi alla EmpCo, se riguardano virtuosismi oltre i minimi di legge e sono chiari, specifici e debitamente documentati. Restano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

COSA ARRIVERÀ

Oltre a quanto già in vigore oggi, dal 2028 in poi è prevista una progressiva stretta sugli altri requisiti principali a partire dall’etichetta armonizzata sulla composizione. Dal primo gennaio 2030, poi, saranno ammessi solo imballi riciclabili in classe A, B o C, almeno il 35% di plastica riciclata nelle parti in plastica, un limite del 50% allo spazio vuoto per gli imballi di trasporto, la riduzione al minimo di peso e volume e i primi obiettivi di riuso. Dal 2035 conterà anche il riciclo su larga scala, dal 2038 saranno ammesse solo le classi A e B e dal 2040 la quota di riciclato salirà al 65%.
Alcune di queste date, così come le modalità in cui sarà possibile dimostrare la propria conformità al Regolamento dipendono da atti europei ancora da adottare o non ancora redatti, e norme armonizzate che devono essere revisionate, perciò potranno slittare.

DALL’OBBLIGO AL VANTAGGIO COMPETITIVO

Gli obblighi e la complessità del regolamento non lasciano spazio a dubbi. È utile perciò trovare un vantaggio da sfruttare. Il primo è dato dalla nostra filiera.

SIAMO I PRIMI IN EUROPA NEL RICICLO

Le imprese italiane operano da anni in un sistema che chiede requisiti sugli imballaggi, e l’Italia è tra i campioni europei del riciclo: il 77,3% degli imballaggi viene riciclato, contro una media UE del 65,4% [CONAI 2026]. Esiste una filiera consolidata, che conta circa 350 imprese, 240 produttori di materie prime seconde e 88 impianti specializzati nel trattamento della plastica post-consumo [Plastic Consult 2025]. Gli schemi di certificazione sul contenuto di riciclato, inoltre, continuano a crescere [ad esempio PdR88, ICIM ReNewplast, Plastica Seconda vita, ReMade e altri], segno che ci sia un reale mercato, nonostante i problemi relativi all’aumento del costo dell’energia.

Per un produttore italiano è quindi più facile trovare imballi conformi e fornitori già pronti, o quasi. È anche possibile, quindi, anticipare i futuri adempimenti ed utilizzarli per distinguersi sul mercato con Claim Ambientali ammessi, chiari e documentati.
Chi esporta in Europa da altri Paesi, invece, dovrà rispettare le stesse regole e può ragionevolmente aspettarsi tempi più lunghi e costi più alti per costruire una filiera di imballi adeguata.

COME POSSIAMO AIUTARVI

Per questo ICIM Group ha definito un servizio modulare e dedicato. Si parte da una diagnosi dei ruoli e degli imballi, poi si attivano solo i moduli che servono: raccolta dei dati dei fornitori, fascicolo tecnico e dichiarazione di conformità, prove e attestazioni di parte terza, fino al percorso di adeguamento verso il 2030.