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Aprile 2026

Il ruolo del PPWR nell’etichettatura degli imballaggi:

dal mosaico nazionale all’armonizzazione UE

a cura di Elisa Keda, ICIM Consulting

 

L’etichettatura ambientale degli imballaggi rappresenta oggi uno degli strumenti chiave per orientare il comportamento dei consumatori e migliorare l’efficacia dei sistemi di raccolta differenziata. Tuttavia, il quadro normativo europeo e nazionale si presenta ancora articolato e in continua evoluzione, con differenze significative tra i vari Stati membri sia in termini di contenuti obbligatori sia di modalità di comunicazione delle informazioni.

Nel contesto europeo, le disposizioni in materia di etichettatura si sono sviluppate nel tempo a partire da strumenti come la Decisione 97/129/CE, che ha introdotto un sistema armonizzato di identificazione dei materiali, lasciando tuttavia ampi margini di intervento alle normative nazionali. Ne è derivato un panorama eterogeneo, in cui ciascun Paese ha adottato soluzioni specifiche per informare i consumatori circa la composizione degli imballaggi e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

A fronte di questa frammentazione normativa, l’adozione del Regolamento (UE) 2025/40 – Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) segna un punto di svolta, introducendo un sistema di etichettatura armonizzato a livello unionale destinato a sostituire progressivamente le discipline nazionali. In tale prospettiva, comprendere il quadro attuale rappresenta un passaggio essenziale per interpretare correttamente le future evoluzioni normative e prepararsi alla transizione verso un modello europeo uniforme.

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REGOLAMENTO (UE) 2025/40 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 DICEMBRE 2024 SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (PPWR)

Il Regolamento (UE) 2025/40 – Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) introduce un cambiamento strutturale nel modo in cui l’etichettatura degli imballaggi è concepita e applicata all’interno dell’Unione europea, inserendosi pienamente nelle strategie di economia circolare volte a migliorare la gestione delle risorse e dei rifiuti. In particolare, gli articoli 12, 13 e 14 delineano un sistema armonizzato di etichettatura che supera la frammentazione normativa nazionale, con l’obiettivo di rendere più efficace e intuitiva la raccolta differenziata da parte dei consumatori.

L’articolo 12 rappresenta il fulcro di questa riforma, introducendo l’obbligo di un’etichetta armonizzata a livello unionale per gli imballaggi immessi sul mercato. Tale etichetta, basata su pittogrammi facilmente comprensibili e accessibili anche alle persone con disabilità, dovrà fornire informazioni chiare sulla composizione dei materiali, facilitando così le operazioni di selezione e conferimento dei rifiuti. A questa etichettatura fisica si affianca la possibilità di integrare strumenti digitali, come codici QR, che consentono di fornire informazioni aggiuntive sulla corretta gestione dei singoli componenti dell’imballaggio. Rimane tuttavia fermo il principio secondo cui le informazioni essenziali devono essere visibili, leggibili e durature direttamente sull’imballaggio o, ove necessario, su livelli di confezionamento superiori.

In parallelo, l’articolo 13 estende la logica dell’armonizzazione anche ai contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio, prevedendo l’introduzione di etichette uniformi che rendano coerente il collegamento tra imballaggio e sistema di raccolta. Questo approccio mira a ridurre le incertezze per i consumatori, soprattutto in contesti transfrontalieri, garantendo una maggiore coerenza tra le istruzioni presenti sugli imballaggi e le modalità di conferimento nei diversi Stati membri.

Uno degli elementi più rilevanti del PPWR è il carattere pienamente armonizzato delle nuove regole: l’etichettatura prevista dall’articolo 12 è infatti esaustiva e non consente agli Stati membri di mantenere o introdurre requisiti nazionali aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda le istruzioni di smaltimento. Ciò rappresenta un significativo passo verso l’integrazione del mercato interno, eliminando le barriere derivanti da sistemi di etichettatura divergenti.

Il legislatore europeo ha previsto un periodo transitorio. Fino al 12 agosto 2028, o comunque fino all’entrata in applicazione degli atti di esecuzione che definiranno nel dettaglio formati e specifiche tecniche della nuova etichettatura armonizzata, gli Stati membri possono continuare ad applicare i propri sistemi nazionali di etichettatura ambientale. In questo contesto continua a trovare applicazione anche la Decisione 97/129/CE, che disciplina il sistema di identificazione dei materiali di imballaggio tramite codici e abbreviazioni, sebbene il suo utilizzo resti volontario e destinato a essere progressivamente superato.

Nel complesso, il PPWR segna il passaggio da un modello basato su regole nazionali eterogenee a un sistema unico europeo, in cui l’etichettatura diventa uno strumento centrale per migliorare la qualità della raccolta differenziata, aumentare i tassi di riciclo e rafforzare la consapevolezza dei consumatori lungo l’intero ciclo di vita degli imballaggi.

Il regolamento introduce tuttavia anche numerosi altri obblighi rilevanti lungo tutta la filiera degli imballaggi, che saranno approfonditi nel prossimo numero.