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Etichettatura degli Imballaggi: Spagna

a cura di Elisa Keda, ICIM Consulting

 


I requisiti di etichettatura degli imballaggi sono definiti al Titolo II, capitolo I, Articolo 13 del Real Decreto 1055/2022 da cui letteralmente:

Articolo 13. Obblighi di marcatura e informazione

  1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di etichettatura e marcatura stabilite da altre disposizioni specifiche, gli imballaggi possono essere contrassegnati per indicare il materiale di cui sono composti, in conformità alle abbreviazioni o ai codici numerici disciplinati dalla Decisione 97/129/CE della Commissione del 28 gennaio 1997, che istituisce un sistema di identificazione dei materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Tale marcatura sarà volontaria fino a quando non diversamente previsto dal diritto dell’Unione europea.
  2. […] Gli imballaggi domestici indicheranno la frazione o il contenitore in cui tali rifiuti di imballaggio devono essere conferiti. Nel caso di imballaggi costituiti da materiali diversi, se questi possono essere facilmente separati, sarà indicata la frazione o il contenitore in cui devono essere conferiti. Quando i materiali non possono essere facilmente separati, o nel caso di imballaggi compositi, sarà indicata la frazione o il contenitore corrispondente al materiale predominante in peso, salvo che si possa dimostrare l’esistenza di una migliore alternativa di raccolta che eviti possibili problemi nelle successive fasi di riciclo; in tal caso sarà indicato il contenitore in cui devono essere conferiti.
  3. È vietato contrassegnare i contenitori con la dicitura “environmentally friendly” o qualsiasi altra equivalente che possa indurre al loro abbandono nell’ambiente. […]
  4. In ogni caso, i contenitori devono riportare le marcature disciplinate dal presente articolo, sia sul contenitore stesso sia sull’etichetta. Tali marcature devono essere chiaramente visibili, facilmente leggibili e dotate di adeguata persistenza e durabilità, anche dopo l’apertura del contenitore.

Comma 2 dell’articolo 13 stabilisce, quindi, che gli imballaggi domestici immessi sul mercato spagnolo devono indicare chiaramente la frazione di raccolta a cui sono destinati, e la successiva Tabella 1 illustra concretamente tali frazioni adottate in Spagna, facilitando così il corretto conferimento dei rifiuti da parte dei consumatori.

Tabella 1: Gestione dei rifiuti in Spagna

Ecoembes, il sistema collettivo di responsabilità estesa del produttore (SCRAP) per gli imballaggi in plastica, carta e altri materiali diversi dal vetro, ha messo a disposizione delle aziende un sistema informativo per aiutare i cittadini a separare correttamente gli imballaggi, in modo che, con l’uso continuativo, imparino a usarlo e identifichino rapidamente in quale contenitore depositare l’imballaggio per il riciclaggio.

L’utilizzo di questo sistema è gratuito e volontario e può essere utilizzato solo sugli imballaggi domestici depositati nei contenitori Giallo, Blu, Verde e Marrone.

Figura 1: Sistema di etichettatura volontaria Ecoembes

Chiarimenti del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale per gli imballaggi domestici, il Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha pubblicato un documento di chiarimento per l’implementazione di questo requisito e l’armonizzazione con le disposizioni già in atto nell’Unione Europea.

Il documento intitolato “Nota interpretativa acerca de la implementación y acompasamiento de los requisitos de marcado entre la normativa española y la normativa de la Unión Europea”, pubblicato in data 10/03/2026, stabilisce che, in linea generale e in via prioritaria, le informazioni relative alla frazione o al contenitore in cui l’imballaggio deve essere conferito debbano essere riportate sull’etichetta fisica o direttamente sull’imballaggio del prodotto, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13 del Real Decreto 1055/2022.

Tuttavia, nei casi in cui sussistano circostanze oggettive che lo giustifichino, le informazioni destinate al consumatore riguardanti la frazione o il contenitore di conferimento, nonché quelle relative al materiale dell’imballaggio, possono essere fornite tramite codice QR (o altro supporto digitale standardizzato e aperto), purché tali strumenti siano visibili e facilmente accessibili al consumatore, in coerenza con le tendenze di etichettatura digitale previste a livello europeo.

Tale modalità alternativa è tuttavia limitata ai seguenti casi specifici:

  1. prodotti confezionati su richiesta del consumatore o destinati alla vendita immediata, per i quali tali informazioni possono essere messe a disposizione al momento della vendita in un luogo diverso dall’imballaggio, ad esempio presso il punto vendita, purché siano chiaramente visibili al consumatore;
  2. imballaggi per i quali non risulta possibile includere fisicamente tali informazioni sul packaging per motivi oggettivi, quali le ridotte dimensioni della confezione o le caratteristiche del processo di stampa richiesto.

Al fine di chiarire in quali circostanze tale impossibilità possa ritenersi sussistente, il Ministero ha individuato un insieme di presupposti tecnici e operativi che giustificano il ricorso a soluzioni alternative digitali in luogo della marcatura fisica, tra cui:

  1. limitazioni tecniche del materiale, nel caso di materiali che non consentono la stampa diretta (ad esempio vetro serigrafato, cartone goffrato ecc.);
  2. rischio di compromissione della funzionalità, qualora la marcatura possa incidere negativamente sull’integrità dell’imballaggio (ad esempio nel caso di confezioni flessibili o termosigillate);
  3. dimensioni del contenitore, qualora la larghezza sia pari o inferiore a 10 cm oppure la superficie maggiore sia inferiore a 10 cm²;
  4. dimensioni minime dell’etichetta, che devono essere pari ad almeno 15 mm di larghezza nel caso di etichette con testo e 6 mm nel caso di etichette costituite esclusivamente da simboli.

In ogni caso, le informazioni relative al corretto conferimento dell’imballaggio devono essere accessibili già dalla prima schermata visualizzata dal consumatore a seguito della scansione del codice QR e non devono essere presentate congiuntamente ad altri contenuti aventi finalità commerciali o di marketing.