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Etichettatura degli Imballaggi: Germania

a cura di Elisa Keda, ICIM Consulting

In Germania, la gestione degli imballaggi e i requisiti relativi all’etichettatura ambientale sono disciplinati dalla legge “Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz – VerpackG)”.

Ai sensi del § 6 (“Marking for the identification of the packaging material”), gli imballaggi possono essere contrassegnati mediante i codici numerici e le abbreviazioni riportati nell’Allegato 5 della medesima legge, al fine di identificare il materiale di composizione. Non è consentito l’utilizzo di codici o abbreviazioni differenti da quelli previsti dal medesimo allegato per identificare gli stessi materiali.

I requisiti di marcatura stabiliti nell’Allegato 5 della VerpackG risultano sostanzialmente allineati a quanto previsto dalla Decisione 97/129/CE della Commissione, che istituisce il sistema di identificazione dei materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE. Tuttavia, nell’ambito della normativa tedesca, tale marcatura mantiene carattere volontario nel contesto dell’etichettatura ambientale degli imballaggi.

Le uniche forme di etichettatura obbligatoria attualmente previste riguardano quelle connesse al sistema cauzionale (Deposit Return System) e agli obblighi derivanti dalla Direttiva sulle plastiche monouso (Single Use Plastics).