a cura di Elisa Keda, ICIM Consulting
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, noto come PPWR (“Packaging and Packaging Waste Regulation”), rappresenta uno dei principali interventi normativi introdotti dall’Unione Europea nell’ambito delle politiche per l’economia circolare.
L’obiettivo del Regolamento è promuovere una gestione più sostenibile degli imballaggi lungo l’intero ciclo di vita del prodotto, riducendo la produzione di rifiuti, limitando l’utilizzo di materie prime vergini e incentivando il riutilizzo, il riciclo e l’impiego di materiali sostenibili. Il PPWR mira a rafforzare la competitività del mercato europeo attraverso criteri armonizzati di sostenibilità e progettazione degli imballaggi.
La nuova normativa introduce obblighi specifici (già a partire da quest’anno) che interessano tutte le fasi del ciclo di vita degli imballaggi: dalla progettazione e produzione, fino all’etichettatura, all’utilizzo e alla gestione del fine vita. L’introduzione del PPWR comporterà un impatto significativo per operatori economici che dovranno adeguare la progettazione degli imballaggi e i processi aziendali ai nuovi requisiti europei di sostenibilità e conformità normativa.
Dopo aver analizzato, nel numero di aprile di inGruppo, come il Regolamento armonizza di fatto le diverse normative in vigore nei vari Paesi, entriamo ora più nel dettaglio in merito agli obblighi introdotti dal Regolamento (UE) 2025/40, analizzando le responsabilità che ricadono sui diversi operatori della filiera degli imballaggi: fabbricanti, produttori, importatori e distributori.
OBBLIGHI DEI FABBRICANTI (ART.15)
L’articolo 15 dice che i fabbricanti possano immettere sul mercato esclusivamente imballaggi conformi ai requisiti previsti dagli articoli da 5 a 12 del PPWR.
Prima dell’immissione sul mercato, il fabbricante è tenuto a eseguire la procedura di valutazione della conformità, predisporre la documentazione tecnica e redigere la Dichiarazione UE di Conformità.
Tra gli ulteriori obblighi rientrano anche specifici requisiti di identificazione e tracciabilità dell’imballaggio. In particolare, il fabbricante deve assicurare che sull’imballaggio siano riportati:
- un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento identificativo utile alla tracciabilità;
- il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato;
- l’indirizzo postale presso cui può essere contattato;
- eventuali riferimenti elettronici di contatto.
OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI (ART. 18)
Anche gli importatori possono immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi ai requisiti del PPWR.
Prima dell’immissione sul mercato, è ora necessario verificare che:
- il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità;
- sia stata predisposta la documentazione tecnica richiesta;
- l’imballaggio sia correttamente etichettato;
- il fabbricante abbia adempiuto agli obblighi di identificazione e tracciabilità.
L’importatore è inoltre tenuto a riportare sull’imballaggio il proprio nome o marchio registrato, unitamente all’indirizzo postale e agli eventuali riferimenti elettronici di contatto.
Attenzione: il Regolamento PPWR stabilisce che un importatore o un distributore che commercializzi imballaggi con il proprio nome o marchio viene considerato a tutti gli effetti un fabbricante. In questi casi, l’operatore è quindi tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti per i fabbricanti.
OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI (ART. 19)
I distributori sono tenuti ad agire con la dovuta diligenza rispetto ai requisiti del Regolamento PPWR quando mettono imballaggi a disposizione sul mercato.
Prima della commercializzazione, il distributore deve verificare che:
- il produttore soggetto agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR) sia correttamente registrato;
- l’imballaggio sia etichettato;
- fabbricante e importatore abbiano rispettato gli obblighi relativi all’identificazione e alla tracciabilità previsti dal Regolamento.
Il ruolo del distributore assume quindi particolare rilevanza nell’ambito del controllo documentale e della verifica della conformità degli imballaggi lungo la catena di fornitura.
Per comprendere correttamente il ruolo e le responsabilità attribuite dal Regolamento (UE) 2025/40 ai diversi operatori economici della supply chain, è fondamentale analizzare le definizioni di fabbricante, produttore e importatore, anche alla luce dei chiarimenti e degli orientamenti interpretativi forniti dalla Commissione Europea.
La corretta identificazione del proprio ruolo all’interno della catena di fornitura risulta infatti determinante per individuare gli obblighi applicabili in materia di conformità, etichettatura, tracciabilità, responsabilità estesa del produttore (EPR) e gestione documentale.
Nel Regolamento (UE) 2025/40, la figura del “fabbricante” assume un significato più ampio rispetto a quello comunemente inteso. Non si tratta infatti soltanto del soggetto che produce materialmente l’imballaggio, ma della persona fisica o giuridica che lo commercializza con il proprio nome o marchio. In pratica, anche un’azienda che affida a terzi la progettazione o la produzione degli imballaggi è considerata, a tutti gli effetti, il fabbricante ai sensi del PPWR.
La Commissione Europea ha chiarito che, all’interno della stessa supply chain, esiste generalmente un solo fabbricante responsabile ai sensi del Regolamento PPWR. Su questo soggetto ricadono quindi gli obblighi principali previsti dalla normativa: dalla procedura di valutazione della conformità alla predisposizione della Dichiarazione UE di Conformità.
Per il Regolamento (UE) 2025/40, è considerato “importatore” una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione Europea che immette sul mercato UE imballaggi o prodotti imballati provenienti da Paesi terzi.
In concreto, perché un operatore possa essere qualificato come importatore ai sensi del PPWR devono essere soddisfatte due condizioni: da un lato, il soggetto deve essere stabilito nell’Unione Europea; dall’altro, deve introdurre per la prima volta nel mercato europeo imballaggi o prodotti imballati provenienti da Paesi extra-UE.
Il ruolo di importatore non dipende quindi dalla produzione materiale dell’imballaggio, ma dall’attività di introduzione nel mercato europeo di prodotti imballati o di imballaggi originari di Paesi terzi. Proprio per questo, il Regolamento attribuisce all’importatore specifici obblighi di controllo e verifica: prima dell’immissione sul mercato, infatti, l’operatore deve accertarsi che gli imballaggi rispettino tutti i requisiti di conformità previsti dal PPWR.
Il “produttore”, secondo la definizione contenuta nel PPWR, può essere il fabbricante, l’importatore oppure il distributore che mette per la prima volta a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul mercato di uno Stato membro. La qualifica di produttore può quindi ricadere su soggetti diversi in funzione delle modalità di commercializzazione, del Paese in cui l’operatore è stabilito e dello Stato membro in cui l’imballaggio viene immesso per la prima volta sul mercato.
La Commissione Europea ha chiarito che le nozioni di “produttore” e “fabbricante” rispondono a finalità differenti. Il produttore è infatti il soggetto su cui ricadono gli obblighi connessi alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), mentre il fabbricante resta il soggetto responsabile della conformità tecnica dell’imballaggio ai requisiti di sostenibilità e di etichettatura previsti dal Regolamento.
In altre parole:
- il fabbricante è responsabile della conformità tecnica e normativa dell’imballaggio;
- il produttore è responsabile degli obblighi EPR e della gestione economica dei rifiuti di imballaggio nei diversi Stati membri.
Capire correttamente chi riveste ciascun ruolo diventa quindi fondamentale per individuare responsabilità, obblighi documentali e adempimenti ambientali lungo tutta la catena di fornitura.
Diagramma illustrativo per l’identificazione del “produttore” nell’UE secondo il Regolamento PPWR
REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ ED ETICHETTATURA PREVISTI DAGLI ARTICOLI DA 5 A 12 DEL PPWR E RELATIVE DATE DI APPLICAZIONE.
Il Regolamento (UE) 2025/40 introduce una serie di requisiti di sostenibilità applicabili agli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione Europea. Tali prescrizioni interesseranno progressivamente produttori, fabbricanti, importatori e distributori, secondo le tempistiche stabilite dal Regolamento stesso e dai futuri atti delegati della Commissione Europea.
PRESCRIZIONI PER LE SOSTANZE CONTENUTE NEGLI IMBALLAGGI (ART.5)
L’art. 5 introduce l’obbligo di ridurre al minimo le sostanze preoccupanti (SoC – Substances of Concern) presenti negli imballaggi. Tale requisito sarà applicabile a partire dal 12 agosto 2026.
Il principio era già previsto dalla precedente Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che imponeva limiti soprattutto ai metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente). Il nuovo Regolamento amplia però in modo significativo il perimetro delle sostanze interessate, includendo non solo le proprietà di pericolosità, ma anche gli impatti su riciclabilità e riutilizzo degli imballaggi.
In particolare, rientrano tra le SoC anche le sostanze SVHC ai sensi del Regolamento REACH e le sostanze classificate secondo il Regolamento CLP.
Questo approccio supera quello della norma armonizzata EN 13428:2004, utilizzata in ambito PPWD, che si concentra soprattutto sulla riduzione delle sostanze pericolose nelle emissioni e nello smaltimento, senza considerare in modo completo l’intero ciclo di vita dell’imballaggio. Per questo motivo, dal 12 agosto 2026, la norma EN 13428:2004 non potrà più garantire la presunzione di conformità ai requisiti del PPWR.
IMBALLAGGI RICICLABILI (ART.6)
L’Articolo 6(1) richiede che tutti gli imballaggi immessi sul mercato siano riciclabili senza prevedere una scadenza specifica per l’applicazione di tale disposizione, il che significa che essa si applica dal 12 agosto 2026. Articolo 6(2)(a) “si applica dal 1° gennaio 2030 o 24 mesi dalla data di entrata in vigore degli atti delegati adottati ai sensi del primo paragrafo del paragrafo 4…” si riferisce alla data di inizio di applicazione dei criteri armonizzati. La Commissione dovrà adottare entro il 1° gennaio 2028 un atto delegato volto a definire criteri armonizzati per la progettazione degli imballaggi riciclabili e la relativa metodologia di valutazione della riciclabilità.
Fino all’applicazione di tali requisiti armonizzati, i fabbricanti dovranno continuare a rispettare le prescrizioni già previste dalla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, nonché dalla norma armonizzata EN 13430:2004 relativa agli imballaggi recuperabili mediante riciclo di materiale.
La Commissione Europea ha inoltre chiarito che, fino all’entrata in vigore dell’atto delegato previsto dall’articolo 6(4), i fabbricanti non saranno ancora tenuti a eseguire la procedura di valutazione della conformità per quanto riguarda i requisiti di riciclabilità.
Una volta adottato l’atto delegato, gli operatori economici avranno a disposizione 24 mesi per adeguare la progettazione degli imballaggi ai nuovi requisiti di “design for recycling” e garantire che vengano immessi sul mercato esclusivamente imballaggi riciclabili conformemente ai criteri previsti dal PPWR.
CONTENUTO RICICLATO MINIMO NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA (ART. 7)
I requisiti relativi al contenuto riciclato negli imballaggi di plastica si applicheranno esclusivamente agli imballaggi immessi sul mercato a partire dal 1° gennaio 2030.
Il Regolamento precisa che non è previsto un regime di esaurimento delle scorte per gli imballaggi già forniti ai fabbricanti ma non ancora immessi sul mercato prima della data di applicazione degli obblighi. Ciò significa che tali imballaggi dovranno comunque rispettare i requisiti applicabili nel momento della loro effettiva immissione sul mercato.
MATERIE PRIME A BASE BIOLOGICA NEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA (ART. 8)
Entro il 12 febbraio 2028, la Commissione Europea è tenuta a riesaminare lo stato di sviluppo tecnologico e le prestazioni ambientali degli imballaggi in plastica a base biologica, tenendo conto dei criteri di sostenibilità stabiliti dall’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.
Se necessario, potrà poi presentare una proposta legislativa volta a definire requisiti di sostenibilità specifici per le materie prime a base biologica utilizzate negli imballaggi in plastica, che potrà inoltre prevedere l’introduzione di obiettivi quantitativi per l’aumento del loro impiego e la possibilità di considerare le materie prime biobased come alternativa al contenuto riciclato da rifiuti plastici post-consumo, qualora non siano disponibili tecnologie di riciclo adeguate, in particolare per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti conformi al Regolamento (UE) 2022/1616.
IMBALLAGGI COMPOSTABILI (ART. 9)
L’articolo 9 del Regolamento (UE) 2025/40 relativo agli imballaggi compostabili si applica a partire dal 12 febbraio 2028.
La disposizione riguarda specifiche tipologie di imballaggi per le quali è richiesto il requisito di compostabilità, tra cui, in particolare, le bustine permeabili per tè, caffè o altre bevande, nonché le unità monodose di sistemi “soft after-use” contenenti tè, caffè o altre bevande, destinate a essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto. Rientrano inoltre nell’ambito di applicazione le etichette adesive applicate sui prodotti ortofrutticoli.
Il Regolamento prevede inoltre che gli Stati membri possano decidere, fino al 12 agosto 2026, se estendere l’obbligo di compostabilità ad altre tipologie di imballaggi rispetto a quelle espressamente elencate, applicandolo sul proprio territorio nazionale.
RIDUZIONE AL MINIMO DEGLI IMBALLAGGI (ART. 10)
Le prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi non introducono requisiti completamente nuovi, in quanto tali principi erano già previsti dalla precedente Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio nell’ambito dei requisiti essenziali, supportati dalla norma armonizzata EN 13428:2004. Tale requisito sarà applicabile a partire dal 12 agosto 2026.
Per attuare l’aggiornamento del quadro normativo, il PPWR prevede che la Commissione Europea richieda al CEN l’aggiornamento della norma EN 13428 entro il 12 febbraio 2027.
In base all’articolo 70(1)(b), i requisiti attualmente vigenti in materia di minimizzazione degli imballaggi e la relativa norma armonizzata continueranno ad applicarsi fino alla fine del 2029. A partire dal 1° gennaio 2030, si applicheranno pienamente le disposizioni degli articoli 10(1) e 10(2), mentre la norma EN 13428:2004 potrà essere utilizzata solo come riferimento interpretativo fino alla disponibilità di una nuova o aggiornata norma armonizzata.
IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI (ART. 11)
L’art. 5 introduce l’obbligo di ridurre al minimo le sostanze preoccupanti (SoC – Substances of Concern) presenti negli imballaggi. Tale requisito sarà applicabile a partire dal 12 agosto 2026.
Il principio era già previsto dalla precedente Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che imponeva limiti soprattutto ai metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente). Il nuovo Regolamento amplia però in modo significativo il perimetro delle sostanze interessate, includendo non solo le proprietà di pericolosità, ma anche gli impatti su riciclabilità e riutilizzo degli imballaggi.
In particolare, rientrano tra le SoC anche le sostanze SVHC ai sensi del Regolamento REACH e le sostanze classificate secondo il Regolamento CLP.
Questo approccio supera quello della norma armonizzata EN 13428:2004, utilizzata in ambito PPWD, che si concentra soprattutto sulla riduzione delle sostanze pericolose nelle emissioni e nello smaltimento, senza considerare in modo completo l’intero ciclo di vita dell’imballaggio. Per questo motivo, dal 12 agosto 2026, la norma EN 13428:2004 non potrà più garantire la presunzione di conformità ai requisiti del PPWR.
IMBALLAGGI RICICLABILI (ART.6)
L’articolo 11 del Regolamento (UE) 2025/40 stabilisce i criteri relativi agli imballaggi riutilizzabili, applicabili a partire dall’11 febbraio 2025, data di entrata in vigore del Regolamento.
Gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato dopo l’11 febbraio 2025 dovranno quindi essere conformi ai requisiti del Regolamento. Tuttavia, le autorità competenti potranno verificarne la conformità ai sensi dell’art. 11 a partire dal 12 agosto 2026.
I requisiti introdotti dall’articolo 11 sono sostanzialmente coerenti con quelli già previsti dalla precedente Direttiva 94/62/CE e dalla norma armonizzata EN 13429:2004 relativa al riutilizzo degli imballaggi. Di conseguenza, le disposizioni in materia non rappresentano una rottura completa rispetto al quadro normativo precedente, ma un suo rafforzamento e aggiornamento.
ETICHETTATURA DELL’IMBALLAGGIO (ART. 12)
L’articolo 12 introduce un sistema di etichettatura degli imballaggi armonizzato a livello europeo,
In base al principio del primato del diritto dell’Unione Europea, gli Stati membri non potranno mantenere o introdurre etichette nazionali aggiuntive accanto a quelle armonizzate a livello UE. In particolare, non sarà consentito mantenere schemi di etichettatura nazionali con istruzioni di smistamento oltre il 12 agosto 2028 oppure oltre 24 mesi dall’entrata in vigore dell’atto di esecuzione che definirà in dettaglio regole e pittogrammi armonizzati.
La Decisione 97/129/CE della Commissione, che istituisce il sistema di identificazione dei materiali di imballaggio mediante codici e abbreviazioni destinati principalmente agli operatori della gestione dei rifiuti, continuerà ad applicarsi fino al 12 agosto 2028, in attesa della piena implementazione del nuovo sistema armonizzato previsto dal Regolamento.
La commissione EU deve adottare atti di esecuzione per stabilire l’etichettatura armonizzata entro il 12 agosto 2026.
DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ
Tale documento rappresenta uno degli elementi centrali del sistema di conformità del PPWR e dovrà essere redatto dai fabbricanti, mentre importatori e distributori avranno l’obbligo di richiederlo e verificarne i contenuti prima dell’immissione sul mercato degli imballaggi e/o dei prodotti imballati.
Ai sensi dell’articolo 39, la Dichiarazione UE di Conformità attesta che l’imballaggio è conforme ai requisiti stabiliti dagli articoli da 5 a 12 del Regolamento PPWR.
Il Regolamento prevede che la dichiarazione segua la struttura tipo indicata nell’Allegato VIII e contenga tutti gli elementi specificati nel modello riportato nell’Allegato VII. Si tratta di un documento che deve essere mantenuto costantemente aggiornato, in modo da riflettere eventuali modifiche rilevanti che possano incidere sulla conformità dell’imballaggio.
Il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) si applicherà a decorrere dal 12 agosto 2026, ai sensi dell’articolo 71. A partire da tale data dovrà essere redatta anche la Dichiarazione UE di Conformità prevista dal Regolamento per gli imballaggi soggetti ai relativi requisiti applicabili, successivamente all’esito positivo della procedura di valutazione della conformità, come indicato nella tabella sottostante.
Requisiti secondo gli articoli da 5 a 12 del Regolamento (UE) 2025/40, unitamente alle rispettive date di applicazione e alle modalità di dimostrazione della conformità previste per ciascun requisito.
PerFormare Competenze ANIMA – ICIM Group organizza per il 07 luglio 2026 una Pillola Formativa dedicata al nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e rifiuti degli imballaggi (PPWR – “Packaging and Packaging Waste Regulation”).
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