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FAQ
Direttiva 2020/2184

Nel settore water contact la conformità normativa dei materiali destinati al contatto con acqua potabile non è solo un obbligo regolatorio, ma un requisito strategico per garantire affidabilità, sicurezza e competitività sul mercato.

Per progettisti, produttori e distributori di componenti quali tubazioni, valvole, rubinetti, raccordi, guarnizioni e impianti idrici, e per i fabbricanti di qualunque oggetto o materiale destinato al contatto con l’acqua potabile, il quadro legislativo è complesso e in divenire, in virtù della progressiva armonizzazione normativa a livello europeo con la piena applicazione della Direttiva (UE) 2020/2184, la DWD-Drinking Water Directive.

In questa pagina ICIM Group ha individuato e messo a disposizione le principali FAQ in ambito water contact, per rispondere in maniera semplice ma precisa ai quesiti più comuni.

L’organizzazione può fornire un provino rappresentativo nel caso in cui un componente o un prodotto abbia dimensioni tali impedire la realizzazione pratica della prova. Importante è che venga posta attenzione alla produzione del provino e il processo di produzione dei materiali finali sia chiaramente specificato nei rapporti di prova.

È compito dell’Ente di certificazione verificare la rappresentatività dei campioni, in quanto la geometria e in particolare lo spessore potrebbero avere un impatto sulla conformità, nello specifico sul rilascio di sostanze

La superficie bagnata (o superficie di contatto) è la superficie interna effettivamente esposta all’acqua potabile durante l’uso normale del prodotto. Si include solo la superficie interna di tubi, raccordi, valvole, rubinetti, serbatoi, membrane, ecc.

Le superfici sono espresse in m² o cm², e usate per calcolare il rapporto superficie/volume (S/V) per i test di migrazione.

Ogni anno, per i prodotti con un gruppo di rischio e un gruppo di prodotto più elevato, è previsto un audit presso la sede dell’Organizzazione. Questo è necessario per garantire che non vi siano modifiche del processo produttivo e nella gestione.

Inoltre, qualora il produttore intenda introdurre cambiamenti significativi, è tenuto a informare l’organismo e, se necessario, a ripetere le prove di conformità o a presentare una nuova valutazione del rischio.

L’Organismo Notificato valuterà i documenti tecnici forniti dai fornitori, i parametri di processo e il sistema di tracciabilità dei lotti. Verrà anche eseguita una verifica del sito produttivo per accertare che il processo sia costante e mantenuto sotto controllo tramite procedure e istruzioni operative.

Il raggruppamento è possibile ma richiede che i prodotti siano omogenei per materiale, processo produttivo e condizioni d’uso. La responsabilità di garantire questa omogeneità spetta all’organizzazione, che deve fornire all’ente notificato tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

Laddove il simbolo della dimensione minima non possa essere apposto sul prodotto, deve essere apposto sulla confezione e nella documentazione.

Nei seguenti casi il simbolo può non essere apposto sul prodotto:
• il prodotto è troppo piccolo per apporre il simbolo nella dimensione richiesta;
• prodotti venduti come pezzi di ricambio per prodotti assemblati;
• prodotti realizzati in un materiale che non fornisce aderenza, ad esempio sigillanti liquidi;
• prodotti di una forma che non consente di apporre correttamente il simbolo;
• prodotti con una funzione che è ostacolata dall’apposizione del simbolo

I test previsti dalla Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 sono effettuati su prodotti nuovi e rappresentativi, per valutare la migrazione di sostanze nelle condizioni di utilizzo previste. Tuttavia, la normativa non prevede test specifici sull’usura del prodotto nel tempo.
Per garantire che il prodotto mantenga la sua conformità durante tutta la durata d’uso, l’organizzazione deve implementare un sistema di controllo della produzione che assicuri la costanza delle caratteristiche del materiale e del processo produttivo.

Se ho un prodotto di diverse misure, la misura da scegliere per i test è quella che rappresenta la condizione più critica in termini di superficie a contatto con il volume d’acqua (rapporto superficie/volume), poiché questo rapporto influisce direttamente sulla migrazione delle sostanze.

La direttiva si applica a tutti i materiali e prodotti che, nella loro condizione d’uso prevista, sono a contatto con l’acqua potabile fino al punto di erogazione. Poiché nei normali impianti domestici l’acqua potabile arriva fino al soffione, alla vasca e al bidet questa tipologia di prodotti è considerata soggetta alla direttiva.

Per dimostrare la conformità dei materiali e dei prodotti a contatto con l’acqua potabile, l’organizzazione deve fare riferimento alle liste positive stabilite a livello europeo dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2024/367. Queste liste definiscono quali sostanze sono autorizzate per la produzione di materiali destinati all’acqua potabile e sono suddivise in base alla tipologia del materiale.

Se modifichi un materiale del tuo prodotto, non è detto che tu debba rifare tutti i test, ma è obbligatorio valutare attentamente l’impatto della modifica. La sostituzione o la modifica di un materiale può influenzare il rilascio di sostanze nell’acqua potabile, e quindi compromettere la validità delle prove già effettuate.

Per questo motivo, ogni modifica deve essere oggetto di una nuova valutazione da parte dell’organizzazione e dell’organismo notificato.

Questi test non possono essere automaticamente considerati validi anche per la conformità al Regolamento (CE) n. 1935/2004 e al Regolamento (UE) n. 10/2011. La normativa relativa all’acqua potabile e quella relativa ai materiali a contatto con alimenti hanno obiettivi, metodi di prova e requisiti diversi.

Dal 31.12.2026 fino al 31.12.2032, ogni Stato membro può continuare ad applicare le proprie norme nazionali, come autorizzazioni, liste positive o sistemi di certificazione già esistenti. Durante questo periodo, i prodotti che rispettano i requisiti nazionali possono ancora essere immessi sul mercato, ma solo nello Stato membro in cui tali norme sono riconosciute.

L’unica differenza sarà che ogni stato membro dovrà definire come verrà gestito il nuovo limite di piombo durante il periodo transitorio periodo transitorio. Per esempio, in Germania il nuovo limite di piombo entrerà in vigore il 12.01.2028.

La dicitura “adatto per acqua potabile” deve essere riportata nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del Paese in cui il prodotto viene immesso sul mercato o messo in servizio.

Sì, puoi acquistare componenti già certificati secondo la Direttiva (UE) 2020/2184, ma questo non è sufficiente per garantire automaticamente la conformità del prodotto finale. Anche se i singoli componenti sono certificati, spetta a te, in quanto assemblatore, verificare che l’insieme del prodotto sia conforme alle condizioni previste dalla direttiva.

Possono essere utilizzati esclusivamente gli acciai inox che sono inclusi nella lista positiva europea secondo le norme EN 10088 e EN 10283

Se sei un’azienda che produce vernici e vuoi essere conforme alla Direttiva (UE) 2020/2184, puoi operare come fornitore di materiali da rivestimento destinati a entrare in contatto con acqua potabile. Non sei tenuto a fare test sul prodotto finito, ma devi garantire la tracciabilità delle sostanze, la qualità della produzione e la costanza del processo, affinché l’ente notificato possa effettuare una valutazione corretta del materiale quando la vernice viene applicata su un prodotto da certificare.

In sintesi, come produttore di vernici, puoi contribuire alla conformità fornendo formulazioni basate su sostanze autorizzate, documentazione tecnica dettagliata e supporto al cliente per le valutazioni necessarie.

In Germania, Il valore limite abbassato per il piombo di 5,0 μg/l nell’acqua potabile entrerà in vigore dal 12 gennaio 2028. Da questa data fino al termine del periodo transitorio potranno essere utilizzate solo leghe presenti nella linea guida UBA per i metalli.

I certificati di conformità per i prodotti realizzati in leghe contenenti piombo saranno limitali alla data del 12 gennaio 2028 e il cambio di materiali richiederà una nuova valutazione del prodotto.

Sì, in futuro alcune leghe con basso tenore di piombo potranno essere inserite nella lista positiva europea ma solo dopo una valutazione tecnica approfondita e l’approvazione da parte delle autorità europee competenti.

La Decisione di Esecuzione (UE) 2024/365 definisce i criteri tecnici e scientifici per la sperimentazione e l’accettazione delle sostanze di partenza, dei componenti e delle composizioni per il rinnovo delle voci della lista positiva e l’inclusione di nuove voci.

Quando esegui le prove sugli smalti porcellanati secondo la norma EN ISO 453, la temperatura di prova deve riflettere quella reale di utilizzo, ma come misura precauzionale o in caso di incertezza, può essere applicata una temperatura peggiorativa.

Il Modulo B riguarda l’esame “CE del tipo”, che certifica che un prototipo rappresentativo del prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa. Tuttavia, per immettere il prodotto sul mercato, è necessario garantire che la produzione in serie mantenga la conformità al tipo approvato. A tal fine, il Modulo D si concentra sulla garanzia della qualità della produzione. Esso prevede che il fabbricante implementi un sistema di qualità approvato, che assicuri che ogni prodotto fabbricato sia conforme al tipo descritto nel certificato del Modulo B.

In sintesi, mentre il Modulo B certifica il tipo di prodotto, il Modulo D assicura che la produzione in serie sia conforme a quel tipo, coprendo quindi l’intero processo dalla progettazione alla produzione.

Non si tratta più di uno schema volontario, ma di una certificazione obbligatoria prevista dalla Direttiva (UE) 2020/2184 sull’acqua potabile.
Si passa da un sistema nazionale o volontario a un sistema unico, obbligatorio e riconosciuto in tutta Europa, che assicura requisiti armonizzati per tutti i prodotti a contatto con l’acqua potabile.

L’autodichiarazione di conformità al DM 174/2004 potrà essere utilizzata solo nel periodo transitorio (fino al 31.12.2032) tenendo però in considerazione l’entrata in vigore del limite del piombo a 5 mg/l definita dall’Italia.

A scopo puramente orientativo è già possibile iniziare a testare i materiali, purché presenti nella lista positiva della Decisione di Esecuzione (UE) 2024/367, tuttavia i rapporti di prova non potranno essere utilizzati per la certificazione in quanto il corretto iter prevede che il campionamento venga effettuato dall’Organismo Notificato contestualmente all’audit di certificazione.

Si potrà iniziare ad applicare il nuovo schema non appena gli Organismi Notificati, nello specifico ICIM, avranno ottenuto l’autorizzazione a rilasciare certificazione secondo la nuova DWD. L’avvenuta notifica sarà visibile sul portale NANDO e comunque comunicata per tempo a tutti i clienti in possesso di certificazione volontaria secondo il DM 174/2004.

Corretto, a meno che l’azienda non voglia sfruttare, per i prodotti per i quali è già in possesso di conformità per il contatto con acqua potabile, il periodo transitorio fino al 31.12.2032.

Potrete usare tale certificazione previo controllo della documentazione da parte dell’Ente di Certificazione.

Le tempistiche non sono ancora prevedibili ma bisogna tenere conto che per l’iter certificativo saranno necessari almeno 6 mesi.

Sì, alcune leghe di ottone sono già state confermate nella lista positiva europea (EUPL). È importante notare che la EUPL non potrà essere modificata fino al 31 dicembre 2026. Tuttavia, è prevista l’inclusione di ulteriori leghe di ottone con contenuto di piombo massimo dello 0,1%, come la CW511L e la CW727R, tra il 2027 e il 2032, a condizione che rispettino i nuovi limiti di migrazione e siano sottoposte a valutazione scientifica da parte dell’ECHA.

Sì, ad esempio il Laboratorio OMECO divisione Life Tech di Rende, ha già ottenuto gli accreditamenti necessari ad effettuare i test in conformità alla nuova DWD.

L’Italia ha chiesto di avere una proroga per l’applicazione dei nuovi requisiti fino al 2030, attendiamo risposta da parte del Ministero della salute, che sarà eventualmente formalizzata nel decreto di aggiornamento del DM n. 18/2023, atteso entro la seconda metà dell’anno in corso.

In Italia, il periodo transitorio per l’immissione dei prodotti sul mercato che non rispettano il requisito del 5 μg/l di piombo nelle acque destinate al consumo umano è stato identificato con il termine al 31 dicembre 2030. Da quel momento in poi, le leghe utilizzate dovranno rispettare i termini previsti dalla revisione del Decreto Legislativo 18/2023.

I test di migrazione previsti per dimostrare la conformità dei materiali e dei prodotti a contatto con l’acqua potabile vengono effettuati senza la presenza di cloro.

Corretto, si passa da un sistema nazionale o volontario a un sistema unico, obbligatorio e riconosciuto in tutta Europa, che assicura requisiti comuni e uniformi per tutti i prodotti a contatto con l’acqua potabile.

Sì, è assolutamente possibile che si generino NIAS (Sostanze Non Intenzionalmente Aggiunte) in quantità tali da compromettere la conformità di materiali organici (come plastiche, elastomeri o rivestimenti) destinati al contatto con acqua potabile, sia fredda clorurata che calda.

Alcuni casi:
• Materiali in PE o PEX sottoposti ad acqua calda clorata possono generare aldeidi o altri composti ossigenati.
• Polimeri contenenti antiossidanti possono degradarsi in sottoprodotti tossici.
• Rivestimenti epossidici possono generare epossidi residui o amine reattive

La composizione dei materiali utilizzati nei rivestimenti deve essere conforme a quanto previsto dalla Decisione di Esecuzione 2024/367, che stabilisce quali sono le sostanze autorizzate e i limiti di rilascio per metalli come nichel e cromo. Se un trattamento utilizza sostanze non incluse nella lista positiva o che, per loro natura, rilasciano quantità elevate di metalli potenzialmente tossici, può essere considerato non idoneo fin dall’inizio.

Sì, la certificazione di sistema secondo ISO 9001 potrà essere considerata come evidenza parziale della conformità del processo in fabbrica ai fini della sorveglianza prevista nel sistema europeo di valutazione della conformità.

Tuttavia, non è sufficiente da sola. La ISO 9001 dimostra che l’azienda ha un sistema di gestione della qualità, ma non garantisce che il processo produttivo sia conforme ai requisiti specifici della Direttiva (UE) 2020/2184.

Il laboratorio è già accreditato per le prove da effettuare secondo la nuova Direttiva ma, per il processo certificativo non potranno essere eseguite prove in autonomia in quanto sarà necessario richiederle ed il campionamento dovrà essere gestito direttamente dall’Ente.

Come già riportato in una delle risposte precedenti, in Italia anche l’acqua utilizzata a scopo sanitario è considerata potabile; quindi, se l’acqua di alimentazione della cassetta di scarico proviene dalla rete potabile, il rubinetto deve essere conforme alla DWD.

Nasco a Milano nel 1956 e dopo le normali scuole dell’obbligo mi diplomo in elettrotecnica.
Nel 1976 trovo subito lavoro nella grande distribuzione come commesso e dopo una veloce carriera decido di entrare nella libera professione come rappresentante nel settore antincendio dove gestisco le vendite del nord ovest Italia.

Nel 1983 fondo insieme a due soci, la società Sopran spa , di cui sono tuttora il vice presidente, e apro diverse filiali nel nord Italia.
Il nostro core business è dare alle piccole attività supporto per mettersi in regola con le norme della sicurezza sul lavoro ma ancor più nell’antincendio.

Espando il nostro sistema anche al centro Italia dove apro la sede di Fiano Romano costituendo una nuova società che in seguito si chiamerà Ciodue Italia spa.
Nel frattempo acquisiamo dal liquidatore il marchio CIODUE che usiamo come società specializzata nell’antincendio in medio- grandi aziende.

Nel 2018 fondo la soc. DETFIRE srl di cui sono amministratore unico, società specializzata nella rivelazione fumi e gas.
Faccio parte del consiglio di amministrazione dell’associazione ASSOSICUREZZA.