a cura di Marta Loi, ICIM Group
Tra nuove scadenze, restrizioni alla produzione dei gas fluorurati a effetto serra e adempimenti che entrano progressivamente in vigore, il Regolamento F-Gas (UE) 2024/573 coinvolge fortemente le imprese, in ogni fase della filiera: progettazione, supply chain, export, formazione, compliance.
La normativa, finalizzata ad allineare il settore HVACR agli obiettivi climatici del Green Deal europeo e dell’Accordo di Parigi, segue la road-map tracciata dall’Europa per il 2025-2050 che riduce drasticamente la disponibilità di HFC (idrofluorocarburi), introduce divieti di mercato inediti e impone un controllo diretto anche sulla produzione degli F-Gas.
Oggi la domanda non è più se cambiare, ma quanto velocemente riuscire a farlo, trasformando la compliance in un vantaggio competitivo. Il nuovo Regolamento, infatti, porta con sé sfide tecniche, normative e industriali, ma anche un’opportunità rara: ripensare il portafoglio prodotti, innovare, anticipare la concorrenza e posizionarsi come leader della transizione verso refrigeranti a bassissimo GWP (Global Warming Potential).
Ecco qualche indicazione per orientarsi in questo nuovo scenario: cosa cambia, quando, per chi e con quali conseguenze
Obiettivi ambiziosi
I principali obiettivi del nuovo Regolamento si traducono in prescrizioni operative e strategiche di grande impatto per tutta la filiera produttiva:
- accelerazione della riduzione degli idrofluorocarburi (HFC), con un calendario di phase-downmolto più aggressivo;
- allineamento completo agli obblighi internazionali, per garantire la piena conformità dell’UE all’Emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal, che prevede una riduzione globale della produzione e del consumo di HFC di oltre l’80% nei prossimi 30 anni;
- introduzione di un controllo sulla produzione, ovvero una diminuzione graduale e vincolante della produzione di HFC sul territorio dell’Unione;
- rafforzamento delle misure di contenimento, con il potenziamento delle restrizioni sul mercato e delle pratiche di manutenzione per promuovere l’adozione di alternative a basso GWP, incluse soluzioni a impatto nullo o ridotto.
Dal Regolamento 517/2014 al 2024/573: le “novità chiave”
Sebbene il concetto di phase-down degli HFC fosse già centrale nella precedente normativa, il Regolamento 2024/573 ne accelera drasticamente i tempi e ne amplia il campo di applicazione, definendo quattro principali innovazioni strutturali:
- Accelerazione del Phase-Down, con tempistiche e quantità più severe per la riduzione delle quote di HFC, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, per spingere il mercato verso alternative più sostenibili.
L’Allegato VII stabilisce, infatti, le nuove quantità massime che possono essere immesse sul mercato:
- Periodo 2025-2026: la quantità massima scende a 42.874.410 tCO2eq.
- Periodo 2027-2029: la quantità si riduce ulteriormente a 21.665.691 tCO2eq. (confronta Tabella 1)
- Introduzione del Controllo sulla Produzione di HFC: secondo uno specifico calendario (Tabella 2) ai produttori di idrofluorocarburi saranno ridotti i diritti di produzione – espressi in tonnellate di CO2 equivalente – al fine di controllare le emissioni alla fonte e allineare l’UE agli obblighi dell’Emendamento di Kigali.
- Nuovi Divieti di Esportazione. Per prevenire il “dumping ambientale” il Regolamento introduce il divieto di esportare al di fuori della UE determinate apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore che contengono F-Gas con un GWP pari o superiore a 1.000. Questo divieto si applica alle tipologie di apparecchiature che sono a loro volta soggette a un divieto di immissione sul mercato interno ai sensi dell’Allegato IV.
Inoltre, tutte le società che esportano i propri prodotti al di fuori dell’Unione Europea dovranno disporre di apposita licenza valida nel Portale F-Gas (o aggiornare la licenza di Importazione sul medesimo portale). - Assegnazione delle Quote a Pagamento. Il sistema delle quote subisce una trasformazione economica fondamentale: l’assegnazione delle quote per l’immissione di HFC sul mercato non sarà più gratuita ma subordinata al pagamento di un importo di tre euro per tonnellata di CO2 equivalente. Questo introduce un costo diretto che ha implicazioni finanziarie concrete.
Tabella 1
Tabella 2
Impatto su Progettazione e Produzione
Alla luce dei progressivi divieti di immissione sul mercato introdotti del nuovo Regolamento, i fabbricanti sono obbligati a riprogettare le proprie linee di prodotto, orientandosi verso alternative a basso GWP.
Nello specifico è già vietata l’immissione per sistemi monosplit contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra elencati nell’Allegato I con GWP ≥ 750. Misura che ha reso obsoleto il refrigerante R410A (GWP 2088) e forzato un’immediata riconversione di linee di prodotto che costituiscono un segmento di mercato primario per i maggiori produttori. Anche le apparecchiature di refrigerazione autonome, esclusi i refrigeratori (chillers), contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP ≥ 150 non possono essere immesse sul mercato da oltre un anno.
Per altre tipologie di apparecchiature e sistemi ci saranno nuovi limiti a partire dal 2027, che impongono un’accelerazione verso altri tipi di refrigeranti.
Le alternative più valide a basso GWP, come il propano (R290), sono spesso classificate come infiammabili (classe di sicurezza A3), introducendo vincoli di progettazione, conformità e responsabilità. La progettazione, infatti, deve aderire a standard di sicurezza specifici (es. IEC 60335-2-40) che impongono limiti sulla quantità di carica e richiedono una riprogettazione dei componenti. Le “deroghe per motivi di sicurezza” menzionate nel Regolamento possono diventare un elemento centrale della strategia di R&S, trasformando il limite di GWP da un semplice valore a un problema di ingegneria della sicurezza.
Gestione delle Operazioni di Mercato: quote, Import ed Export
Il Regolamento non si limita a dettare le specifiche tecniche dei prodotti, ma ridefinisce le dinamiche del mercato. Le nuove norme su quote, importazioni di gas in bulk e di apparecchiature precaricate ed esportazioni impattano direttamente sulla catena di fornitura.
- Il Sistema di Quote e comunicazione al Portale F-Gas. Un punto fondamentale è che qualsiasi apparecchiatura di refrigerazione, condizionamento o pompa di calore precaricata, così come qualsiasi quantità di Gas sfuso di provenienza extra UE può essere immessa sul mercato UE solo se le quantità di gas sono coperte dal sistema di quote. Produttori e importatori sono obbligati a redigere una comunicazione che va inserita sul Portale F-Gas entro il 31 marzo di ogni anno e che riguarda i dati di dettaglio di ciascuna sostanza importata (anche all’interno dei precaricati). Per importazioni annuali superiori a 1.000 tCO2eq il produttore è tenuto a far intervenire un Organismo di certificazione accreditato che, entro il 30 aprile di ogni anno, deve verificare l’esattezza della documentazione raccolta dal produttore e la veridicità della comunicazione prevista all’articolo 26, paragrafo 7 e riportata sul Portale F-Gas.
- Analisi delle Restrizioni all’Esportazione. Come già accennato, il divieto di esportazione di apparecchiature che contengono F-Gas con GWP ≥ 1000 introdotto dal Regolamento, obbliga i produttori a sviluppare una strategia di prodotto globale basata su soluzioni a basso GWP, poiché non sarà più possibile commercializzare su mercati esteri i modelli non più conformi per l’UE.
La gestione di queste complesse scadenze e obblighi richiede una visione chiara del calendario normativo, delle categorie di prodotti su cui cadrà il divieto, e anche sui paesi che hanno effettivamente ratificato l’emendamento di Kigali e verso i quali vige un totale divieto di export.
Quali Azioni Strategiche per i Produttori del Settore HVACR?
In conclusione possiamo dire che, per le aziende pronte a innovare, il Regolamento (UE) 2024/573 rappresenta una sfida significativa ma anche un’opportunità: oltre a valutare il catalogo prodotti e definire una road map per la loro sostituzione o riprogettazione, le imprese devono mettere in campo alcune azioni strategiche, necessarie a rafforzare la propria posizione di mercato in un’industria europea e globale sempre più orientata alla decarbonizzazione:
- Accelerazione su Innovazione e R&S, ovvero investire in ricerca e sviluppo per integrare e validare alternative a bassissimo GWP (es. R290, R744) nei nuovi modelli.
- Pianificazione Strategica delle Quote e dei Mercati, sviluppando una strategia a lungo termine per la gestione delle quote di HFC, sia per la produzione interna sia per l’importazione di apparecchiature precaricate, includendo il nuovo fattore di costo. Parallelamente, i piani di esportazione devono essere rivisti alla luce dei divieti dell’Articolo 22 e all’Emendamento di Kigali, orientando l’offerta globale verso soluzioni conformi.
- Investimento in Formazione e Sviluppo delle Competenze. Il raggiungimento degli obiettivi di REPowerEU dipende dalla disponibilità di “personale qualificato” per installare e manutenere le nuove tecnologie: i produttori sono chiamati a investire attivamente in questo ambito, sviluppando programmi di formazione per gli installatori e collaborando con istituti tecnici e gli organismi di certificazione per garantire che la forza lavoro sia preparata a gestire in sicurezza i refrigeranti alternativi, superando un potenziale collo di bottiglia per la transizione energetica.
Il recepimento nazionale: verso il nuovo DPR sulla certificazione
Parallelamente all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/573, anche il quadro normativo nazionale è destinato ad aggiornarsi. È infatti in fase di definizione una revisione del DPR 146/2018 che disciplina in Italia la certificazione delle persone e delle imprese che operano su apparecchiature contenenti gas fluorurati.
Tra le novità – nella bozza attualmente in circolazione che potrebbe ancora subire modifiche – l’estensione del campo di applicazione della certificazione anche alle tecnologie che utilizzano i refrigeranti alternativi ai gas fluorurati, rendendo necessario un aggiornamento delle competenze richieste agli operatori già certificati, per il quale si ipotizza già un periodo transitorio di 24 mesi.
Il testo in bozza del provvedimento amplia anche l’ambito delle attività e delle apparecchiature soggette a certificazione – includendo, tra le altre, sistemi con cicli Rankine a fluido organico, unità di refrigerazione per veicoli e container refrigerati – e rafforza il sistema di tracciabilità delle attività lungo la filiera, attraverso richieste di comunicazione al Registro telematico nazionale e alla Banca dati F-Gas più stringenti e con tempistiche precise.
Un’altra modifica rilevante sarà nella durata delle certificazioni: sia per le persone sia per le imprese la validità dei certificati viene uniformata a sette anni.
Se confermate nel testo definitivo, queste novità contribuiranno ad adeguare il sistema nazionale alle nuove esigenze normative europee e alla trasformazione tecnologica in corso nel settore HVACR.