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Dicembre 2025

Macchine nuove: gli adempimenti del fabbricante e i documenti a corredo

a cura di Angelo Torchetti , ICIM Consulting

Dichiarazione di Conformità, Manuale di Uso e Manutenzione, marcatura CE: come procedere in modo conforme nel rispetto di tutti gli aggiornamenti della Direttiva Macchine, in vigore fino al 19 gennaio 2027, quando sarà sostituita dal nuovo Regolamento Macchine.

Il 20 gennaio 2027 entrerà in vigore il Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 che andrà a sostituire l’attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE, introducendo temi, requisiti e novità finalizzate, principalmente, ad aumentare la sicurezza di macchinari e operatori.

Nel frattempo è sempre importante avere ben chiare quali siano oggi le conformità da rispettare secondo la Direttiva ancora applicata, anche alla luce di alcuni aggiornamenti, già in vigore, e che saranno poi presenti nel Regolamento.

Anche un’azienda che intende semplicemente acquistare un nuovo macchinario deve sapere – già in fase di contrattazione – a quali aspetti fare attenzione affinché l’apparecchiatura sia conforme alle normative europee sotto le quali ricade, in primis alla Direttiva Macchine.

In questo articolo cerchiamo di riassumere cosa (e come) un fabbricante deve fornire a corredo della macchina, ovvero la Dichiarazione di conformità UE, il Manuale di uso e manutenzione, la targa della marcatura CE.

La Dichiarazione di Conformità: come deve essere redatta?

Per elaborare correttamente una Dichiarazione di Conformità bisogna seguire quanto indicato nell’Allegato II della Direttiva Macchine al paragrafo 1 “Contenuto”: la parte A per la Dichiarazione CE di Conformità di una macchina; la parte B per la Dichiarazione di Incorporazione di una quasi-macchina.

In primo luogo, la Dichiarazione di Conformità può essere firmata esclusivamente dal legale rappresentante del fabbricante e non da un consulente, dal momento che quest’ultimo non progetta, non realizza, non immette sul mercato e non mette in servizio la macchina.

Nel caso in cui alla macchina dovessero applicarsi più atti legislativi dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, sulla base di quanto stabilito dal “nuovo quadro legislativo”, viene compilata un’unica dichiarazione UE.

Con riferimento alle conformità previste da norme tecniche, non c’è l’obbligo per il produttore di citarle nella Dichiarazione se fanno riferimento a solo uno o ad alcuni aspetti della norma stessa. In caso di incidente, infatti, la citazione di una norma tecnica dà adito a possibili implicazioni di responsabilità per tutto il suo contenuto.

In merito, invece, a Direttive e Regolamenti, se vengono inseriti nella dichiarazione di conformità, significa automaticamente che il fabbricante ne ha rispettato l’intero contenuto.

Il Manuale di Uso e Manutenzione e aspetti cruciali

Per la corretta impostazione di un “Manuale di uso e manutenzione” sono fondamentali due norme: la UNI EN ISO 20607 (armonizzata) e la CEI UNI EN IEC/IEEE 82079-1; mentre il contenuto minimo delle istruzioni per l’uso è indicato nella Direttiva Macchine al RESS 1.7.4.2.

L’aggiornamento odierno della Guida all’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE, Edizione 2.3 – Aprile 2024 ha introdotto un’importante novità, che anticipa quanto previsto dal Regolamento Macchine, ovvero la possibilità di fornire le istruzioni per l’uso in formato digitale.

Tale documento, realizzato in linea con l’articolo 10 paragrafo 7 del Regolamento, garantisce che le istruzioni d’uso in formato digitale rispettino i requisiti legali.

Rientrano, inoltre, nelle informazioni di sicurezza per l’uso della macchina anche le indicazioni riportate sui pannelli di controllo o i cartelli di avvertimento, come definito nella norma “UNI EN ISO 12100 Valutazione e riduzione del rischio”.

Per essere efficaci le istruzioni per l’uso devono porre particolare attenzione sui seguenti tre aspetti:

  1. La “destinazione di uso della macchina”, poiché è fondamentale sapere cosa è possibile fare con la macchina e come lo fa, lo scopo per il quale è stata progettata, i limiti d’impiego e quali sono i prodotti lavorabili con quella macchina. Si tratta di informazioni necessarie anche per capire se ci troviamo di fronte a una macchina o una quasi-macchina, che è un aspetto non trascurabile per definire le responsabilità di chi dichiara e soprattutto cosa.
  2. La “descrizione degli interventi di manutenzione”, perché il manutentore è esposto a rischi maggiori rispetto all’operatore, come per esempio l’esporsi a zone pericolose o il disattivare dei dispositivi di sicurezza per poter intervenire sulla macchina.
    A causa di una non sufficiente consapevolezza, infatti, succede che, nonostante in fase di progettazione il fabbricante abbia considerato e implementato determinati dispositivi fisici per la sicurezza, un manutentore commetta un’operazione sbagliata, perché all’interno delle istruzioni non era prevista la procedura per quell’intervento specifico. In definitiva le misure tecniche c’erano, ma non erano state descritte nelle istruzioni per l’uso, quindi, è come se non ci fossero state.
    Si tratta di un aspetto importante anche da un punto di vista di difesa legale del fabbricante in caso di incidente.
  3. L’uso scorretto ‘ragionevolmente prevedibile’, viene definito come l’uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l’uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile.

Ciò significa che il fabbricante, in fase di progettazione e costruzione, deve tener conto anche dei possibili comportamenti anomali che l’operatore potrebbe porre in essere nell’utilizzo della macchina (che vanno considerati nella redazione delle istruzioni per l’uso).

Ci si chiede, ovviamente, come fa un fabbricante a prevedere un uso scorretto ragionevolmente prevedibile? Un aiuto può arrivare sicuramente dalle conoscenze tecniche, dai dati dell’esperienza e soprattutto dai rapporti su eventi infortunistici.

L’obbligo di prevedere i possibili usi scorretti è rilevante ai fini della valutazione della responsabilità del fabbricante, sia in ambito civile sia penale e nei procedimenti di sorveglianza del mercato.

Se nel corso della sua vita una macchina viene modificata, e tali interventi impattano sulla destinazione d’uso e dunque anche sulla sicurezza, il “Manuale di uso e manutenzione” deve essere, di conseguenza, prontamente modificato e aggiornato.

La marcatura CE: il processo e il simbolo.

I principi generali della marcatura CE sono dettagliati nel Regolamento (CE) N. 765/2008 al capo IV – articolo 30 dove, in particolare, al punto 1 si riporta: “La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario”.

L’apposizione della targa CE su una macchina rappresenta l’ultimo step di un processo che prevede:

  1. l’esecuzione dei “test specifici” ossia dei collaudi e test tecnici da effettuare sul prodotto per verificarne la sicurezza e la conformità alle norme europee;
  2. l’elaborazione di un “Fascicolo Tecnico” secondo quanto previsto dall’Allegato VII della Direttiva Macchine all’interno del quale sono inclusi anche i report dei test di cui sopra;
  3. la redazione di una Dichiarazione di Conformità.

Un aspetto critico per la marcatura CE è il simbolo grafico: il punto 5 dell’Art. 30 del Regolamento 765 riporta infatti che “È vietata l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE”.

Il caso più eclatante è l’imitazione del simbolo fatta dai produttori cinesi – apportando come unica modifica uno spazio minore fra le due lettere – e dandogli un diverso significato, ovvero “China Export”.

Il simbolo grafico corretto per la marcatura CE è quello definito nell’Allegato III della Direttiva Macchine (vedi immagine).

ICIM Group al fianco dei fabbricanti

Per i percorsi di verifica ed eventuale adeguamento alle conformità tecniche e documentali previste dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, i fabbricanti possono affidarsi all’esperienza e al supporto di ICIM Consulting, società di consulenza di ICIM Group. 

Inoltre grazie alle competenze delle altre società del gruppo, le aziende possono avvalersi dei servizi di prove e testing a cura di OMECO, laboratorio accreditato, e dei percorsi di certificazione con ICIM SpA, organismo accreditato.

CONCLUSIONI

Nei prossimi anni le imprese saranno chiamate a definire una propria strategia di decarbonizzazione. A fianco degli obblighi di compliance stabiliti dalla UE, dotarsi dell’insieme di strumenti e metodi di CF e CN, così come delle eventuali certificazioni, diventerà sempre più un requisito premiale o persino necessario per poter operare in determinati ecosistemi e catene di fornitura/valore, per accedere a specifici finanziamenti, senza sottovalutare gli aspetti originari di posizionamento e ritorno d’immagine.
L’ecosistema e l’insieme di strumenti ISO presentati in questo articolo, per quanto non unico sul mercato, è ragionevolmente quello che fornisce le migliori garanzie in tema di autorevolezza, rigore e riconoscimento su scala internazionale.
ICIM SpA ha già ottenuto l’accreditamento per la CFP secondo ISO 14067; nel corso dei prossimi mesi, in base all’evoluzione del contesto normativo, si prevede la progressiva estensione degli accreditamenti verso le diverse opzioni in materia di CF e CN.
ICIM Consulting è sin da ora impegnata nel supportare le imprese in questo delicato quanto inevitabile percorso. Strumenti e metodi, ma anche un ulteriore asset intangibile non meno rilevante: le competenze. Ne parliamo in un altro articolo di questo numero di InGruppo.