Skip to content

Etichettatura degli Imballaggi: Italia

a cura di Elisa Keda, ICIM Consulting

In Italia gli obblighi circa etichettatura ambientale degli imballaggi sono disciplinati dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

Il decreto legislativo n. 116 del 2020 è intervenuto sull’art. 219, comma 5 del Testo Unico Ambientale prevedendo che gli imballaggi siano etichettati secondo le modalità stabilite, tra l’altro, “dalle norme tecniche UNI applicabili”. Allo stesso tempo il decreto legislativo n. 116 del 2020 ha abrogato il secondo periodo del comma 5, dell’art. 219 del Testo Unico Ambientale, introducendo altresì l’obbligo tout court per i produttori di imballaggi di “indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Inoltre, il 21 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022 che adotta le Linee Guida Conai sull’etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili.

In sintesi,

  • su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
  • tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo, per il quale è sempre consentito il ricorso ai canali digitali (es. App, QR code, siti web), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio;
  • sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata;
  • per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI EN ISO 1043-1 per l’identificazione.

Dal 1° gennaio 2023 tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia dovevano quindi essere opportunamente etichettati. Le Linee Guida Conai sull’etichettatura degli imballaggi forniscono una dettagliata descrizione dell’approccio all’etichettatura e le indicazioni necessarie su come adempiere a tali obblighi.

Linee Guida Conai

Si evincono 2 situazioni differenti per la strutturazione dei contenuti minimi obbligatori dell’etichetta a seconda del circuito di destinazione finale degli imballaggi: B2B (commerciale/industriale) o B2C (consumatore).

Gli imballaggi destinati al B2C:

  1. La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE.
  2. Le indicazioni sulla raccolta. Si suggerisce di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)” oppure di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”, e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Tutte le altre informazioni restano volontariamente applicabili.

Gli imballaggi destinati al B2B:

  1. la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE.

Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.

La norma non prevede alcuna esenzione per gli imballaggi di piccole dimensioni, e/o con spazio stampato ridotto, né per quelli multilingua, né per quelli importati. Inoltre, la norma non prevede una definizione univoca di imballaggi di piccole dimensioni. Tuttavia, nella nota divulgata il 17 maggio 2021 dal Ministero della Transizione Ecologica vengono richiamate le definizioni di imballaggi di piccole dimensioni già utilizzate dal Legislatore in regolamenti di filiere specifiche, come quella alimentare e quella delle sostanze pericolose.

Tali Regolamenti definiscono gli imballaggi di piccole dimensioni come segue:

  1. Imballaggi in cui la superficie maggiore sia inferiore ai 25 cm2 – definizione tratta dal Regolamento (UE) N. 1169/2011;
  2. Imballaggi con capacità non superiore a 125 ml – definizione tratta dal Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008, Art.29 paragrafo 2 e il Punto 1.5.2 della Parte I dell’Allegato I).

A tal proposito, con la medesima nota, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che laddove siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sul packaging, tali informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali, o laddove non sia percorribile nemmeno questa strada, devono essere rese disponibili mediante siti internet dell’azienda e/o del rivenditore.

Tabella 1: Gestione dei rifiuti in Italia

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

 Nel contesto dell’etichettatura degli imballaggi destinati al consumatore finale (B2C), è importante ricordare che, in Italia, una parte rilevante degli obblighi informativi non deriva esclusivamente dalla normativa ambientale sugli imballaggi, ma anche dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo. Tale normativa stabilisce infatti i requisiti generali in materia di informazioni minime, modalità di presentazione e lingua, applicabili a tutti i prodotti commercializzati sul territorio nazionale, inclusi quelli imballati. Ne deriva che l’etichettatura degli imballaggi deve essere progettata non solo per garantire una corretta gestione del rifiuto, ma anche per assicurare trasparenza, sicurezza e completezza informativa nei confronti del consumatore.Inizio moduloFine modulo

Art. 6 Contenuto minimo delle informazioni

  1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea;

c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;

d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;

e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;

f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

In merito alla lettera c) del comma 1 dell’art.6 vale la pena ricordare che la dicitura “Made in [Paese]” può essere utilizzata esclusivamente quando il prodotto è effettivamente originario del Paese indicato, ossia quando in tale Paese ha avuto luogo l’ultima trasformazione sostanziale secondo i criteri di origine doganale. Qualora sia richiesta l’indicazione del paese di origine, tale indicazione deve essere veritiera, accurata e non idonea a indurre in errore il consumatore, in conformità ai principi previsti dal Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette.

Art. 7 Modalità di indicazione

  1. Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa (anche in formato digitale) che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

Art. 9 Indicazioni in lingua italiana

  1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
  2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
  3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Gerarchia di posizionamento e lingua utilizzata

L’apposizione delle informazioni dovrebbe seguire l’ordine di preferenza sotto riportato:

  • Sul prodotto (inciso o stampato).
  • Sulla confezione (adesivo resistente o stampa).
  • In un documento di accompagnamento (se le limitazioni di spazio impediscono la marcatura diretta).

L’etichettatura deve rimanere leggibile e resistente alla manipolazione, all’umidità e alla pulizia per tutta la durata prevista del prodotto.

I mezzi digitali (come codici QR che collegano a manuali online o schede dati di sicurezza) possono integrare le etichette fisiche ma non possono sostituire le informazioni obbligatorie stampate sull’identità del prodotto e fabbricante o sulla sicurezza.

Gli avvisi relativi alla sicurezza devono essere visibili prima del primo utilizzo.