a cura di Elisa Keda, ICIM Consulting
Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 del regime definitivo del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) come stabilito dal Regolamento UE 2023/956, l’Unione Europea compie un ulteriore passo nel rafforzamento delle proprie politiche climatiche, estendendo il principio del “chi inquina paga” anche alle importazioni di beni ad alta intensità di carbonio provenienti da Paesi extra UE.
L’obiettivo del CBAM è duplice: da un lato contrastare il fenomeno della carbon leakage, evitando che la produzione venga delocalizzata verso Paesi con standard ambientali meno stringenti; dall’altro garantire condizioni di concorrenza eque tra produttori europei e operatori extra UE. Per le imprese importatrici, tuttavia, il meccanismo rappresenta una sfida complessa, che richiede pianificazione, analisi economica e una revisione delle strategie di approvvigionamento.
Il 2026: un anno di transizione operativa
Sebbene il CBAM entri formalmente nel regime definitivo dal 1° gennaio 2026, l’anno in questione non comporterà obblighi economici né attività dichiarative sostanziali. Il legislatore europeo ha infatti previsto un periodo di adattamento volto a consentire alle imprese di strutturarsi adeguatamente.
L’unico adempimento richiesto nel 2026 riguarda la richiesta dello status di Dichiarante CBAM Autorizzato per le imprese che superano la soglia delle 50 tonnellate annue di merci soggette a CBAM. La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2026, termine perentorio che assume particolare rilevanza ai fini doganali.
A partire dal 1° gennaio 2026, in caso di importazione di merci soggette al CBAM, le autorità doganali italiane saranno obbligate a richiedere:
- il numero di autorizzazione CBAM, oppure
- l’indicazione della motivazione dell’assenza dello status:
- Y137 – esenzione de minimis (importazioni inferiori alla soglia annuale);
- Y238 – domanda per lo status di dichiarante CBAM autorizzato presentata entro il 31 marzo 2026.
Tali elementi dovranno essere correttamente indicati nelle dichiarazioni doganali, rendendo già nel 2026 necessario un adeguamento dei processi interni e dei sistemi informativi.
Il 2027: l’anno della piena applicazione
Il prossimo anno sarà il vero spartiacque nell’applicazione del CBAM. Entro il 30 settembre 2027, le imprese dovranno presentare la dichiarazione CBAM relativa a tutte le importazioni effettuate nel 2026.
La normativa offre due alternative per la determinazione delle emissioni incorporate:
- l’utilizzo dei valori di default pubblicati dalla Commissione Europea, generalmente più elevati (di circa il 20-30%) rispetto alle emissioni reali;
- l’utilizzo dei valori delle emissioni effettive, forniti dai produttori extra UE.
La scelta tra le due opzioni non è neutra: se da un lato i valori di default semplificano il processo, dall’altro comportano un maggiore esborso economico. L’utilizzo dei valori effettivi, invece, richiede l’intervento di un verificatore accreditato e, almeno per il primo anno, una visita fisica da parte del verificatore accreditato scelto presso gli stabilimenti dei fornitori al fine di attestare la correttezza dei dati forniti, con evidenti impatti organizzativi e contrattuali lungo la catena di fornitura.
Certificati CBAM: acquisto e restituzione
Dal 10 febbraio 2027 sarà possibile acquistare i certificati CBAM, che rappresentano lo strumento attraverso il quale viene monetizzato il contenuto di carbonio delle importazioni.
Le imprese saranno tenute a:
- acquistare i certificati necessari a coprire tutte le importazioni effettuate nel 2026;
- acquistare, entro la fine di ciascun trimestre del 2027, certificati CBAM pari al 50% delle importazioni del trimestre di riferimento.
Entro il 30 settembre 2027, contestualmente alla presentazione della dichiarazione CBAM 2026, i certificati dovranno essere restituiti allo Stato, completando così il ciclo di adempimenti per il primo anno di applicazione.
Evoluzione dei costi nel tempo
Dal punto di vista economico, il CBAM introduce una dinamica di costi progressiva.
- 2026: nessun costo diretto.
- 2027: costi legati all’acquisto dei certificati per il 2026, agli anticipi trimestrali per il 2027, ai costi di verifica e all’eventuale supporto consulenziale.
- Dal 2028: costi strutturali ricorrenti, legati principalmente all’acquisto trimestrale dei certificati, alla verifica delle emissioni e alla gestione amministrativa del meccanismo.
Questa progressione rende evidente come il CBAM non sia un mero adempimento doganale, ma un fattore strutturale di costo destinato a incidere sulla redditività delle importazioni extra UE.
Analisi degli impatti economici e scelte strategiche
In questo contesto, un’analisi preventiva degli impatti economici assume un ruolo centrale. Tale analisi consente alle imprese di:
- individuare la soluzione più efficiente tra valori di default e valori effettivi;
- stimare con maggiore precisione il fabbisogno finanziario del 2027, caratterizzato dal recupero degli oneri 2026 e dagli anticipi per l’anno in corso;
- valutare strategie alternative di approvvigionamento, privilegiando fornitori UE o rivedendo i volumi di importazione extra UE;
- pianificare eventuali adeguamenti dei prezzi di vendita già nel 2026, creando un accantonamento finanziario in vista degli obblighi del 2027.
Il rischio di elusione e il ruolo della compliance
È essenziale, infine, prestare attenzione alle pratiche che possono essere considerate elusive ai sensi dell’art. 27 del Regolamento CBAM. È fondamentale sottolineare che la modifica dei codici doganali rientra tra le pratiche di elusione del Regolamento CBAM, ai sensi dell’art. 27, ed è pertanto sanzionabile.
In particolare, costituisce elusione la modifica, anche minima, delle merci interessate al fine di ricondurle a codici NC non inclusi nell’Allegato I, salvo i casi in cui tale modifica ne alteri effettivamente le caratteristiche essenziali.
Il supporto di ICIM Consulting per affrontare il CBAM in modo strutturato
Il 2026, sebbene non preveda costi diretti legati al CBAM, rappresenta un anno cruciale di preparazione nel quale le imprese sono chiamate a compiere scelte strategiche che avranno effetti economici rilevanti a partire dal 2027. In questo contesto, il supporto specialistico diventa determinante.
ICIM Consulting affianca le imprese importatrici, offrendo servizi mirati a garantire conformità normativa e consapevolezza economica fin dalla fase iniziale, in particolare attraverso:
- Analisi degli impatti economici CBAM, fondamentali nel 2026 per valutare in anticipo la convenienza tra valori di default e valori di emissione effettivi, stimare i costi futuri e orientare le decisioni strategiche di approvvigionamento, pricing e gestione dei fornitori extra UE;
- Assistenza nella richiesta dello status di Dichiarante CBAM Autorizzato, adempimento obbligatorio per le imprese che superano la soglia delle 50 tonnellate annue, da completare entro il 31 marzo 2026, e requisito essenziale per la corretta gestione delle importazioni a partire dal 1° gennaio 2026.
Grazie a un approccio integrato che combina competenze doganali, ambientali ed economico-finanziarie, ICIM Consulting consente alle imprese di utilizzare il 2026 come anno di pianificazione, riducendo i rischi di non conformità e ponendo le basi per una gestione efficiente e strutturata degli obblighi CBAM negli anni successivi.
In un quadro regolatorio in rapida evoluzione, prepararsi per tempo è la leva principale per contenere i costi futuri e mantenere la competitività.