È pronto l’atteso decreto attuativo che rende definitive le modalità di accesso alla nuova misura dell’Iperammortamento 2026-2028 introdotta dalla Legge di Bilancio (L. 30/12/2025 n. 199) e fornisce risposte alle numerose richieste di chiarimenti espresse dalle aziende e da tutto il mondo industriale.
La nuova misura amplia le categorie dei prodotti incentivati includendo investimenti per infrastrutture in hardware e software per connettività, calcolo e sicurezza informatica, componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, per il revamping energetico di sistemi esistenti (inclusa componentistica meccatronica ad alta efficienza con capacità di recupero energetico, gli azionamenti rigenerativi, gli attuatori intelligenti, gli inverter interconnessi), per beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, per gli impianti tecnologici necessari a garantire le condizioni ambientali e operative dei processi produttivi (sistemi HVAC, ventilazione, sistemi di umidificazione/deumidificazione).
Di seguito un’analisi punto per punto del decreto attuativo per aiutare le imprese a dedicare la giusta attenzione a questa misura che, di fatto, consente un’ampia libertà di progettare lo sviluppo tecnologico aziendale, con un recupero significativo degli investimenti grazie all’incentivo fiscale.
LE TEMPISTICHE
L’operatività della misura dell’iperammortamento è prevista non prima della metà di maggio: dopo la firma del decreto attuativo deve esserci il vaglio della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Quindi l’emanazione dei decreti direttoriali con le istruzioni operative, i moduli delle domande e la date di apertura della piattaforma.
L’AVVIO DEGLI INVESTIMENTI
Gli investimenti ammessi sono quelli “completati” tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
Per determinare la competenza degli investimenti, il decreto conferma il criterio adottato dall’articolo 106 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che prevede come momento-chiave la consegna e non l’effettuazione dell’ordine. Si spiega infatti che, per i beni materiali e immateriali di cui agli allegati IV e V, gli investimenti si intendono completati “alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati”; mentre per i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, il completamento corrisponde alla data di fine lavori degli investimenti.
Quindi, anche le imprese che hanno avviato gli investimenti con ordini inviati a fine 2025 potranno accedere all’incentivo, purché la consegna sia avvenuta dopo il 1° gennaio 2026.
LA PROCEDURA PER ACCEDERE AL BENEFICIO
La prima parte del decreto attuativo descrive la procedura (“delle tre comunicazioni”) per accedere al beneficio previsto dall’incentivo che, ricordiamo, consiste nella maggiorazione delle quote di ammortamento del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per la quota eccedente e fino a 10 milioni e infine del 50% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni di euro.
- La comunicazione ex-ante di avvio degli investimenti
Le imprese possono inviare “una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti”. La comunicazione può essere cumulativa per una serie di beni oppure riferita a un solo bene o a un gruppo di beni.
È necessario indicare i dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva , la tipologia e l’ammontare degli investimenti per quanto riguarda i beni strumentali materiali di cui all’allegato IV, i beni strumentali immateriali di cui all’allegato V e i beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile. - La comunicazione di conferma
Entro 10 giorni il GSE notificherà all’azienda il corretto caricamento dei dati o, se vi fossero informazioni carenti, i dati e la documentazione da integrare entro 10 giorni. Una volta ricevuto l’ok dal GSE l’impresa ha 60 giorni di tempo per inviare la seconda comunicazione, quella di conferma dell’investimento, con la quale dovrà dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene.
Questa comunicazione è necessaria anche per i beni acquisiti in leasing per i quali “si considera soddisfatto il requisito del pagamento del 20% del bene con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l’impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto”. - La comunicazione di conclusione e chiusura
L’impresa, una volta ultimato l’investimento e provveduto all’interconnessione dei beni (sempre richiesta per i beni di cui agli allegati IV e V), dovrà trasmettere una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma.
A differenza da quanto è accaduto con i piani precedenti, è possibile con questa misura chiudere anche solo parzialmente una comunicazione ex-ante, senza dover necessariamente aspettare di averne completato tutti gli investimenti originariamente previsti. La fruizione potrà avvenire progressivamente, man mano che si giunge a conclusione dell’investimento in uno o più beni.
Nella comunicazione di chiusura bisogna includere anche la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile (come dettagliato in seguito). - La (possibile) quarta comunicazione a fine d’anno
È possibile che la versione finale del decreto preveda una ulteriore comunicazione periodica, da inviare alla fine di ogni anno, con l’obiettivo di consentire al Ministero dell’Economia e delle Finanze di monitorare l’andamento della misura, depennando, di fatto, dal conteggio delle risorse prenotate dalle imprese quegli investimenti oggetto di rinuncia o significativa riduzione in corso d’opera
QUANDO SI PUÒ FRUIRE DEL BENEFICO
Il decreto attuativo indica che il beneficio, nella forma della maggiorazione degli ammortamenti, potrà essere scomputato dall’imponibile con riferimento al periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti. Quindi le aziende possono cominciare a fruire dell’iperammortamento man mano che completano i singoli investimenti.
Viene inoltre specificato che soglie massime per gli investimenti sono riferite alle singole annualità (e non all’intero triennio come si sarebbe potuto evincere da un’interpretazione letterale della norma contenuta in legge di bilancio).
È importante prendere nota che l’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica la vendita del bene oggetto dell’agevolazione o nel caso in cui il bene venga destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto. È tuttavia possibile “salvare” l’incentivo se, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, si sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
I SOFTWARE IN MODALITÀ AS-A-SERVICE
Uno dei punti che le aziende chiedevano a gran voce di chiarire è quello dei software acquistati in modalità as-a-service e quindi a fronte di canoni per l’utilizzo e non di immobilizzazioni.
Il decreto attuativo prevede che in questi casi “il beneficio è calcolato anche rispetto ai costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso a tali beni, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa”.
PERIZIA TECNICA OBBLIGATORIA E CERTIFICAZIONE CONTABILE
Le imprese dovranno produrre una perizia tecnica asseverata (rilasciata da un ente di certificazione accreditato o da ingegneri/periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali o, solo per il settore agricolo, da dottore agronomo o perito agrario laureato) per dimostrare:
- la rispondenza dei beni alle merceologie previste negli elenchi di cui agli allegati IV e V
- l’interconnessione dei beni;
- il soddisfacimento delle caratteristiche specificamente previste per i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Questa perizia sarà sempre obbligatoria, anche per piccoli investimenti, per i quali non è sufficiente la semplice autodichiarazione come previsto in passato.
È inoltre richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
GLI INVESTIMENTI IN ENERGIA RINNOVABILE
L’iperammortamento 2026 prevede la maggiorazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. A differenza di quanto era previsto nel vecchio piano Transizione 5.0, questi investimenti sono agevolati indipendentemente dagli investimenti nei beni materiali e immateriali degli allegati IV e V. Si può cioè utilizzare l’iperammortamento anche esclusivamente per acquistare dei sistemi di generazione di energia rinnovabile o dei sistemi di stoccaggio per impianti esistenti.
Sono agevolabili le spese relative a:
- i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11;
- i servizi ausiliari di impianto;
- gli impianti per lo stoccaggio dell’energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, prodotta anche per il tramite di impianti preesistenti al servizio della medesima struttura produttiva.
Come per il vecchio piano Transizione 5.0 il dimensionamento degli impianti deve essere non superiore al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, che si calcola sommando i consumi medi annui di energia elettrica e i consumi equivalenti di energia termica ad uso della struttura produttiva registrati nell’esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2026.
Come nel piano Transizione 5.0 sono previste delle tabelle di conversione dei diversi vettori energetici e un costo massimo ammissibile determinato in base al vettore energetico (per i sistemi di accumulo di energia elettrica il massimo è di 900 euro/kWh).
I CONTROLLI DEL GSE E I DOCUMENTI DA CONSERVARE
Il decreto prevede che il GSE effettui le verifiche documentali e i controlli in relazione agli investimenti agevolati, riscontrando la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal decreto per beneficiare dell’agevolazione.
L’impresa deve conservare e rendere disponibile la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all’effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo degli investimenti, ivi comprese le perizie e le attestazioni, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.