Drinking Water Directive (DWD)
PRODOTTI
GIÀ IN COMMERCIO
Ecco cosa prevede la DWD e come adeguarti.

Il tuo prodotto è già sul mercato

PERIODO TRANSITORIO IN ITALIA

La Direttiva europea sull’acqua potabile (DWD – UE 2020/2184) ha ridefinito le regole per tutti i prodotti a contatto con l’acqua destinata al consumo umano. Se il tuo prodotto è già in commercio, il periodo transitorio ti riguarda direttamente: ci sono scadenze da rispettare, obblighi documentali da soddisfare – e due percorsi concreti per farlo senza blocchi di mercato.

Se il tuo prodotto è conforme al DM 174/2004 e dispone di una dichiarazione o attestazione di conformità valida entro il 31 dicembre 2026, puoi continuare a commercializzarlo sul mercato nazionale durante il periodo transitorio. Le regole, però, cambiano in base al valore di piombo al rubinetto.

Cosa puoi fare adesso e fino a quando

Fino al

31.12 2026

puoi avviare le procedure di certificazione con un organismo accreditato come ICIM e raccogliere tutta la documentazione necessaria. Farlo adesso ti permette di anticipare i tempi e ottenere il certificato non appena l’organismo sarà ufficialmente notificato.

Fino al

31.12 2030

i prodotti conformi al DM 174/2004 — con dichiarazione di conformità valida entro il 31.12.2026 — possono essere immessi sul mercato. Se il prodotto non rispetta il limite di piombo di 5 µg/l, la commercializzazione si interrompe a questa data.

Fino al

31.12 2032

se il tuo prodotto rispetta il limite di piombo inferiore a 5 µg/l al rubinetto, la commercializzazione è consentita per tutta la durata del periodo transitorio. Dal 1° gennaio 2033, la certificazione DWD europea sarà obbligatoria senza eccezioni.

Attenzione: ogni prodotto a contatto con acqua potabile deve essere accompagnato da un’autodichiarazione di conformità al DM 174. Non è sufficiente una dichiarazione generica: deve essere supportata da dati oggettivi documentati – in particolare rapporti di prova sulle prove di cessione – e identificare materiali e fornitori in modo specifico

Due percorsi. Un obiettivo:
essere pronti, senza blocchi di mercato.

Per accompagnare i fabbricanti in questa fase, ICIM Group propone due percorsi complementari. Scegli quello più adatto alle esigenze e ai tempi della tua azienda.

Certificazione volontaria di terza parte

Accreditata Accredia – valida fino al 31 dicembre 2032

Lo schema di certificazione ICIM è costruito sugli stessi principi del futuro sistema cogente europeo. Sceglierla oggi significa avere un’evidenza di conformità riconosciuta, verificabile e spendibile sul mercato per tutta la durata del periodo transitorio — ed essere già pronti quando il regime europeo entrerà pienamente in vigore.

COME FUNZIONA (3 step)

1

Analisi documentale

del processo di fabbricazione, dei materiali e della supply chain

2

Prove di cessione

presso il laboratorio accreditato OMECO (ISO 17025, Accredia)

3

Audit in sito

per verificare la congruità dei processi produttivi: fornitori, piano di controllo, rintracciabilità

VANTAGGI

Per garantire il rilascio del certificato di conformità entro il 31 Dicembre 2026, è necessario che le prime fasi dell’iter di certificazione — incluso l’invio dei campioni a OMECO — siano completate entro il 30 Settembre 2026.

Prove di laboratorio per l'autodichiarazione

Il supporto tecnico certificato per la tua dichiarazione di conformità al DM 174

Se procedi con l’autodichiarazione di conformità al DM 174, hai bisogno di una base documentale solida e verificabile. Le prove di cessione eseguite da un laboratorio accreditato e indipendente non sono solo un obbligo tecnico: sono la garanzia che la tua autodichiarazione regga a qualsiasi controllo da parte di clienti, distributori o autorità.

COSA OTTIENI

Per le sole prove di laboratorio, ICIM può garantire l’emissione del rapporto di prova solo per i campioni ricevuti da OMECO entro il 15 ottobre 2026.

Vendi in Europa? Le regole variano Paese per Paese.

La DWD introduce un quadro europeo armonizzato, ma ciascuno Stato membro ha recepito le disposizioni transitorie con tempi e modalità propri. Il risultato è un panorama normativo ancora eterogeneo: le scadenze per il piombo cambiano, le condizioni per il mantenimento delle certificazioni nazionali differiscono, e i requisiti documentali non sono uniformi.

 

Se produci o distribuisci prodotti in più Paesi, conoscere queste differenze non è un dettaglio – è una priorità.

FRANCIA

Il Decreto 2026-80 dell’11 febbraio 2026 stabilisce che i prodotti con attestazione ACS valida al 31 dicembre 2026 possono ottenere un’estensione della validità del certificato fino al 31 dicembre 2032 — a condizione che il prodotto non abbia subito modifiche nella composizione o nelle proprietà igieniche.

Limite piombo 5 µg/l: Probabilmente dal 12 gennaio 2028 (percorso normativo ancora in definizione)

GERMANIA

Le attestazioni di conformità rilasciate sulla base dei criteri dell’Agenzia Federale per l’Ambiente (UBA) potranno essere prorogate o mantenute per tutta la durata del periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2032 — purché i prodotti restino invariati nella composizione dei materiali.

 

Limite piombo 5 µg/l: Dal 12 gennaio 2028

AUSTRIA, FINLANDIA, PAESI BASSI, POLONIA, SVEZIA

Questi Paesi sfrutteranno l’intero periodo transitorio: il limite di piombo di 5 µg/l entrerà in vigore solo al 31 dicembre 2032, coincidendo con la fine della transizione.

PORTOGALLO E LIECHTENSTEIN

Faranno eccezione rispetto al resto d’Europa: il loro allineamento al limite di piombo di 5 µg/l è previsto per il 2036, oltre la scadenza del periodo transitorio generale.

ALTRI PAESI

Il quadro normativo europeo è in continua evoluzione e i recepimenti nazionali variano in modo significativo da uno Stato all’altro.
Se operi in un mercato non elencato, il nostro team è a tua disposizione per fornirti un’analisi aggiornata e puntuale sulla situazione normativa del Paese che ti interessa — scadenze, requisiti documentali e condizioni per il mantenimento delle certificazioni esistenti.

VANTAGGI

1

Riduzione del rischio di non conformità e blocchi di mercato

2

Valorizzazione tecnica e commerciale di materiali e componenti

3

Riduzione tempi e costi nella certificazione del prodotto finito

4

Interlocutore unico per l’intero percorso DWD

PERCHÈ ICIM SPA?

ICIM SpA è accreditata da Accredia per lo schema di certificazione dei prodotti in conformità alla Direttiva DWD, tramite prove eseguite da OMECO, laboratorio accreditato ISO 17025 da Accredia.

Competenza tecnica e regolatoria specifica sui prodotti a contatto con acqua potabile

Schema Pre-Products progettato per essere coerente con il percorso cogente

Supporto strategico per trasformare un obbligo normativo in leva competitiva

Approccio integrato: formazione, verifica, testing e certificazione

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