Il tuo prodotto è già sul mercato
La Direttiva europea sull’acqua potabile (DWD – UE 2020/2184) ha ridefinito le regole per tutti i prodotti a contatto con l’acqua destinata al consumo umano. Se il tuo prodotto è già in commercio, il periodo transitorio ti riguarda direttamente: ci sono scadenze da rispettare, obblighi documentali da soddisfare – e due percorsi concreti per farlo senza blocchi di mercato.
Se il tuo prodotto è conforme al DM 174/2004 e dispone di una dichiarazione o attestazione di conformità valida entro il 31 dicembre 2026, puoi continuare a commercializzarlo sul mercato nazionale durante il periodo transitorio. Le regole, però, cambiano in base al valore di piombo al rubinetto.
Cosa puoi fare adesso e fino a quando
Fino al
31.12 2026
Fino al
31.12 2030
Fino al
31.12 2032
Attenzione: ogni prodotto a contatto con acqua potabile deve essere accompagnato da un’autodichiarazione di conformità al DM 174. Non è sufficiente una dichiarazione generica: deve essere supportata da dati oggettivi documentati – in particolare rapporti di prova sulle prove di cessione – e identificare materiali e fornitori in modo specifico
essere pronti, senza blocchi di mercato.
Per accompagnare i fabbricanti in questa fase, ICIM Group propone due percorsi complementari. Scegli quello più adatto alle esigenze e ai tempi della tua azienda.
Certificazione volontaria di terza parte
Accreditata Accredia – valida fino al 31 dicembre 2032
Lo schema di certificazione ICIM è costruito sugli stessi principi del futuro sistema cogente europeo. Sceglierla oggi significa avere un’evidenza di conformità riconosciuta, verificabile e spendibile sul mercato per tutta la durata del periodo transitorio — ed essere già pronti quando il regime europeo entrerà pienamente in vigore.
COME FUNZIONA (3 step)
1
Analisi documentale
del processo di fabbricazione, dei materiali e della supply chain
2
Prove di cessione
presso il laboratorio accreditato OMECO (ISO 17025, Accredia)
3
Audit in sito
per verificare la congruità dei processi produttivi: fornitori, piano di controllo, rintracciabilità
VANTAGGI
- Certificato con validità estesa fino al 31.12.2032 (se rilasciato entro il 31.12.2026)
- Evidenza di conformità riconosciuta e verificabile, immediatamente spendibile sul mercato
- Posizionamento competitivo: dimostra ai tuoi clienti l'impegno concreto sulla qualità
- Preparazione al futuro: lo schema è coerente con il percorso cogente DWD europeo
- Sorveglianza annuale con audit e prove su campioni rappresentativi per il mantenimento
Prove di laboratorio per l'autodichiarazione
Il supporto tecnico certificato per la tua dichiarazione di conformità al DM 174
Se procedi con l’autodichiarazione di conformità al DM 174, hai bisogno di una base documentale solida e verificabile. Le prove di cessione eseguite da un laboratorio accreditato e indipendente non sono solo un obbligo tecnico: sono la garanzia che la tua autodichiarazione regga a qualsiasi controllo da parte di clienti, distributori o autorità.
COSA OTTIENI
- Prove di cessione eseguite da OMECO, laboratorio accreditato ISO 17025 da Accredia
- Rapporti di prova indipendenti: la base oggettiva e documentale per la tua autodichiarazione
- Maggiore credibilità verso il mercato, la supply chain e le autorità di controllo
- Servizio rapido e orientato alle esigenze del tuo specifico prodotto
Per le sole prove di laboratorio, ICIM può garantire l’emissione del rapporto di prova solo per i campioni ricevuti da OMECO entro il 15 ottobre 2026.
La DWD introduce un quadro europeo armonizzato, ma ciascuno Stato membro ha recepito le disposizioni transitorie con tempi e modalità propri. Il risultato è un panorama normativo ancora eterogeneo: le scadenze per il piombo cambiano, le condizioni per il mantenimento delle certificazioni nazionali differiscono, e i requisiti documentali non sono uniformi.
Se produci o distribuisci prodotti in più Paesi, conoscere queste differenze non è un dettaglio – è una priorità.
FRANCIA
Il Decreto 2026-80 dell’11 febbraio 2026 stabilisce che i prodotti con attestazione ACS valida al 31 dicembre 2026 possono ottenere un’estensione della validità del certificato fino al 31 dicembre 2032 — a condizione che il prodotto non abbia subito modifiche nella composizione o nelle proprietà igieniche.
Limite piombo 5 µg/l: Probabilmente dal 12 gennaio 2028 (percorso normativo ancora in definizione)
GERMANIA
Le attestazioni di conformità rilasciate sulla base dei criteri dell’Agenzia Federale per l’Ambiente (UBA) potranno essere prorogate o mantenute per tutta la durata del periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2032 — purché i prodotti restino invariati nella composizione dei materiali.
Limite piombo 5 µg/l: Dal 12 gennaio 2028
AUSTRIA, FINLANDIA, PAESI BASSI, POLONIA, SVEZIA
Questi Paesi sfrutteranno l’intero periodo transitorio: il limite di piombo di 5 µg/l entrerà in vigore solo al 31 dicembre 2032, coincidendo con la fine della transizione.
PORTOGALLO E LIECHTENSTEIN
Faranno eccezione rispetto al resto d’Europa: il loro allineamento al limite di piombo di 5 µg/l è previsto per il 2036, oltre la scadenza del periodo transitorio generale.
ALTRI PAESI
Il quadro normativo europeo è in continua evoluzione e i recepimenti nazionali variano in modo significativo da uno Stato all’altro.
Se operi in un mercato non elencato, il nostro team è a tua disposizione per fornirti un’analisi aggiornata e puntuale sulla situazione normativa del Paese che ti interessa — scadenze, requisiti documentali e condizioni per il mantenimento delle certificazioni esistenti.
VANTAGGI
1
2
3
4
PERCHÈ ICIM SPA?
Competenza tecnica e regolatoria specifica sui prodotti a contatto con acqua potabile
Schema Pre-Products progettato per essere coerente con il percorso cogente
Supporto strategico per trasformare un obbligo normativo in leva competitiva
Approccio integrato: formazione, verifica, testing e certificazione